LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David DI MICHELE (gara Perugia-Reggina del 5/10/03 – C.U. n. 93 del 14/10/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David DI MICHELE (gara Perugia-Reggina del 5/10/03 - C.U. n. 93 del 14/10/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Davide Di Michele, tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Perugia-Reggina del 5/10/2003, hanno proposto reclamo il calciatore e la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il calciatore avrebbe colpito l’avversario durante un’azione di giuoco, essendosi trattato di uno scontro fortuito, non volontario, causato dall’azione fallosa dell’avversario. In secondo luogo, si contesta che l’episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l’altro provocato alcun danno al calciatore avversario. Infine, si sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, tenuto altresì conto dello stress fisico-agonistico vissuto in quel momento dal Di Michele. Alla riunione odierna, è comparso il difensore dei reclamanti il quale ha illustrato ulteriormente i motivi di gravame. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara emerge chiaramente che il Di Michele ha colpito un avversario volontariamente con una gomitata al volto, gesto da ritenersi di natura violenta e pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall’azione fallosa dell’avversario. L’assenza di conseguenze dannose in capo all’avversario non rileva ai fini della gravità e della pericolosità del comportamento posto in essere dal Di Michele. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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