LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Cristiano LUCARELLI, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di _ 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Livorno del 18/10/03 – C.U. n. 108 del 21/10/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Cristiano LUCARELLI, calciatore della Soc. Livorno avverso la
squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di _ 750,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Cagliari-Livorno del 18/10/03 - C.U. n. 108 del 21/10/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento (CU 108 del 21/10/03) con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto
al calciatore Cristiano Lucarelli, tesserato per la Soc. Livorno, la sanzione della squalifica
per due giornate effettive di gara e l’ammenda di _ 750,00 (“doppia ammonizione per
proteste nei confronti degli Ufficiali di gara per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; perché, dopo essere stato espulso al 37° del
secondo tempo, nell'uscire dal terreno colpiva con una violenta spallata un cartellone del
sottopassaggio verso gli spogliatoi, facendolo cadere, e subito dopo sferrava un violento
calcio contro la porta dello spogliatoio arbitrale, sfondando il pannello; infrazione rilevata
da un Assistente”) per il comportamento durante la gara Cagliari-Livorno disputata il 18
ottobre 2003 a Tempio Pausania, ha proposto ritualmente reclamo lo stesso tesserato
chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione complessiva ad una giornata di
squalifica e, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre alla
giornata di squalifica inflitta per l’espulsione in seguito a doppia ammonizione).
A sostegno del gravame, si rileva che la distanza (circa 50 metri) intercorrente tra
l’assistente ed il calciatore, nel momento in cui quest’ultimo raggiungeva gli spogliatoi in
quanto espulso dal terreno di giuoco, e la collocazione dello spogliatoio arbitrale nello
stadio rendevano del tutto improbabile che il comportamento del reclamante potesse essere
stato direttamente percepito dall’assistente, come da costui rapportato, per cui, trattandosi
di una valutazione meramente induttiva ed indiziaria, la responsabilità del calciatore, in
ossequio del principio del favor rei, doveva essere esclusa con “formula dubitativa”.
All’odierna riunione è comparso il reclamante, che ha respinto l’addebito, ed il suo
difensore, che ha ribadito le richieste formulate.
Interpellato telefonicamente, l’assistente ha confermato quanto riferito nel rapporto,
precisando di aver potuto osservare direttamente il comportamento del calciatore in quanto,
dalla sua posizione, era in grado di scorgere la porta di ingresso dello spogliatoio arbitrale
attraverso la direttrice prospettica, creatasi con l’abbattimento della paratia che univa
l’ingresso degli spogliatoi al tunnel mobile.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame sia
parzialmente fondato.
L’assistente, che aveva riferito il comportamento del reclamante all’atto dell’espulsione, ha
telefonicamente precisato che dalla sua posizione (margine del campo di giuoco
prospiciente la tribuna) aveva potuto osservare il calciatore colpire con un calcio la porta
dello spogliatoio arbitrale, della quale, in seguito, al termine della gara, aveva constatato il
danneggiamento.
L’assunto trova un puntuale riscontro proprio nella planimetria prodotta dal reclamante, per
cui va esclusa ogni incertezza circa la materialità della condotta posta in essere.
Ai fini della quantificazione della sanzione, questa Commissione – tenuto conto del
contesto in cui tale comportamento è stato posto in essere – ritiene equa la sanzione di cui
al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e delibera di
infliggere la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di _
3.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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