LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Zdenek ZEMAN – Allenatore Soc. Avellino: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Avellino-Napoli del 20/9/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Zdenek ZEMAN – Allenatore Soc. Avellino: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Avellino-Napoli del 20/9/03). Il procedimento Con provvedimento del 22/9/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Zdenek Zeman, tesserato della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 3 comma 1, dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 16 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché la Soc. Avellino per violazione dell'art. 2 comma 4, e art. 16 comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Preliminarmente, il sig. Zeman afferma che i giudizi espressi a seguito degli incidenti occorsi prima dell’incontro Avellino-Napoli del 20/9/03 rappresentano un legittimo esercizio del diritto di critica, trattandosi in realtà di affermazioni non offensive e riferite a fatti determinati ed accertati come “veri” dagli stessi organi di giustizia sportiva. Relativamente poi alle dichiarazioni riguardanti il Presidente della Lega Nazionale Professionisti, i deferiti sostengono che esse andavano ricollegate “all’ipotesi di non punibilità per i fatti perpetrati”. In altri termini, lo Zeman afferma che tale frase si riferiva all’ipotesi, apparentemente sostenuta dal Presidente della LNP, di non punibilità della società avversaria per i gravi fatti del Partenio. Per tali motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima dell’ammonizione. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per lo Zeman e quella dell’ammenda di _ 5.000,00 per la Soc. Avellino. E’ comparso altresì lo Zeman, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria - si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Zeman rilasciate in data 22/9/2003 al quotidiano “Il Corriere dello Sport”, sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (in particolare, “questo fax di Galliani non è altro che un’istigazione alla violenza. Si cerca di modificare, di cambiare le regole ancora una volta”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, assumono – a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento, rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica – una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti (nello specifico, il Presidente della L.N.P., il quale avrebbe – a detta del deferito – il potere di manovrare al fine di stravolgere e violare le regole). Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Zeman, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle accuse mosse e del particolare contesto in cui tali dichiarazioni sono state rilasciate, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di _ 5.000,00 a Zdenek Zeman e quella dell’ammenda di _ 5.000,00 alla Soc. Avellino.
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