LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. ATALANTA avverso la squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Mauro Marini (gara Atalanta-Messina del 25/10/03 – C.U. n. 116 del 28/10/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. ATALANTA avverso la squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Mauro Marini (gara Atalanta-Messina del 25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Mauro Marini, preparatore atletico della Soc. Atalanta, la sanzione della squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 per il comportamento tenuto in occasione della gara Atalanta – Messina del 25 ottobre 2003 (“perché quale tesserato non in distinta, era indebitamente presente nel recinto di giuoco e al termine della gara, rivolgeva all’arbitro parole di insulto e di grave minaccia; nelle stesse circostanze si scagliava contro il direttore di gara cercando di colpirlo con un pugno sul viso; non riusciva nel suo intento grazie al pronto intervento di un assistente che lo bloccava e di alcuni tesserati della sua squadra che lo allontanavano”) ha proposto reclamo la Società, chiedendo, in via principale, la riduzione della squalifica a tre giornate di gara ed, in subordine, nella misura ritenuta equa in relazione alla effettiva gravità dell’episodio. Assume infatti la società reclamante che quanto riportato dall’arbitro, non corrisponderebbe alla reale dinamica dell’episodio, dal momento che il signor Marini non avrebbe “mai alzato le mani nei confronti dell’arbitro”, né si sarebbe “avvicinato a meno di un metro e mezzo dallo stesso”, né avrebbe “alzato il pugno verso il volto dell’arbitro”, né avrebbe “costretto l’arbitro a modificare la sua postura (a braccia basse e quindi non per difendersi da una offesa quale può essere un pugno al volto), né la sua direzione, né il suo incedere verso gli spogliatoi”. In considerazione di ciò, la reclamante, in via istruttoria, chiede disporsi un supplemento di referto sia del direttore di gara, sia dell’assistente. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute, rinunciando alla richiesta istruttoria di cui in memoria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, ritenuta inammissibile la richiesta di utilizzare le immagini di cui alla videocassetta prodotta, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Premesso che è incontestato il contenuto denigratorio ed offensivo delle espressioni rivolte dal Marini all’arbitro, ritiene la Commissione che nessun dubbio possa sussistere sul comportamento “aggressivo” del Marini nei confronti del direttore di gara. A prescindere dalla non perfetta coincidenza testuale tra il referto dell’arbitro e quello dell’assistente (in quest’ultimo non si contesta a Marino di aver inteso colpire l’arbitro con un pugno), è infatti pacifico che il comportamento posto in essere dal reclamante si configuri come potenzialmente violento, dato che è stato solo per l’intervento dell’assistente che è stato impedito al Marini di entrare in contatto fisico con il direttore di gara. Tuttavia, tale condotta, non avendo superato la soglia del tentativo né comportato conseguenze lesive, appare sanzionabile, tenuto anche conto dell’assenza di precedenti specifici in capo al Signor Marini e dell’orientamento degli organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi, con riduzione della squalifica nella misura di cui in dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica del Signor Mauro Marini a tutto il 2 dicembre 2003; dispone la restituzione della tassa.
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