LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 47 del regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre 2003 della L.N.P.; Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con
riferimento all’art. 47 del regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre
2003 della L.N.P.;
Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. AVELLLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva;
La Commissione
visti gli atti del deferimento a carico di Monachesi Stefano, quale socio di maggioranza
della Soc. Avellino, e di Casillo Pasquale, quale consulente di mercato della Soc. Avellino,
per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, nonché della Soc. Avellino a titolo di
responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte a Monachesi e Casillo;
preso atto che all’odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l’affermazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Monachesi tre mesi di
inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e €
10.000,00 di ammenda, a Casillo mesi uno di inibizione a ricoprire cariche federali e a
rappresentare la Società in ambito federale e € 2.500,00 di ammenda, alla Soc. Avellino la
sanzione di € 12.500,00 di ammenda;
rilevato che con riguardo alla posizione di Casillo il Procuratore Federale, in sede di
richiesta formulata all’odierna riunione, ha invocato come titolo di responsabilità del
deferito la sua qualità di socio “indiretto” (in quanto effettivo titolare della partecipazione
azionaria formalmente intestata alla di lui consorte) e/o “dirigente di fatto” della Soc.
Avellino;
ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d’incolpazione posto che il
Casillo è stato invece deferito nella qualità di “consulente di mercato” della Soc. Avellino;
ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché
previa modifica dell’originaria contestazione sia assicurato il contraddittorio nei confronti
degli incolpati (oggi non comparsi dinnanzi a questa Commissione), con riguardo alla
nuova contestazione, siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del nuovo
titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all’esito, conseguentemente riformulato
l’atto di deferimento.
Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 47 del regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre 2003 della L.N.P.; Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva;"