LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione artt. 3 comma 1, 1
comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
La Commissione
visti gli atti del deferimento a carico di Casillo Pasquale, quale consulente di mercato della
Soc. Avellino, per violazione dell’art. 3, comma 1 CGS, nonché della Soc. Avellino a titolo
di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta a Casillo;
preso atto che all’odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l’affermazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Casillo mesi uno di
inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e alla
Soc. Avellino l’ammenda di € 5.000,00;
rilevato che il Procuratore Federale, in sede di richiesta formulata all’odierna riunione, ha
invocato come titolo di responsabilità del deferito la sua qualità di socio “indiretto” (in
quanto effettivo titolare della partecipazione azionaria formalmente intestata alla di lui
consorte) e/o “dirigente di fatto” della Soc. Avellino;
ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d’incolpazione posto che il
Casillo è stato invece deferito nella qualità di “consulente di mercato” della Soc. Avellino;
ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché
previa modifica dell’originario capo di incolpazione sia assicurato il contraddittorio nei
confronti degli incolpati (oggi non comparsi dinnanzi a questa Commissione), con riguardo
alla nuova contestazione siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del
nuovo titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all’esito, conseguentemente
riformulato l’atto di deferimento.
Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
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