LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 21 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. LIVORNO: avverso la squalifica per campo per una giornata effettiva di gara (gara Livorno-Treviso del 16/11/03 – C.U. n. 136 del 18/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 21 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. LIVORNO: avverso la squalifica per campo per una giornata effettiva di gara (gara Livorno-Treviso del 16/11/03 – C.U. n. 136 del 18/11/03). Il procedimento Con provvedimento del 18//11/03 il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Livorno, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 5 C.G.S., la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, per avere un gruppo di suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara Livorno-Treviso del 16/11/03, intonato per due volte, subito dopo il minuto di raccoglimento dedicato alle vittime della strage di Nassirya, un coro volgarmente ingiurioso contro l’Arma dei Carabinieri. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo, con procedura d’urgenza, la Società osservando: a) che difettava il nesso di causalità tra i cori oltraggiosi ed i tragici eventi di Nassirya, sia perché essi erano stati intonati non durante, ma dopo il minuto di raccoglimento, sia perché la ragione del dileggio dell’Arma dei Carabinieri andava ricercata in una banale polemica in atto da tempo tra una frangia ben delimitata del tifo locale (le “Brigate Autonome Livornesi”) e le Forze dell’Ordine; b) che la responsabilità oggettiva delle Società – attesa la sua natura eccezionale – non poteva trovare applicazione nei casi in cui il suo accertamento era fondato su valutazioni soggettive, prive di riscontri concreti: nella specie appunto il coro denigratorio, in sé non oggettivamente violento, era stato ritenuto tale dal Giudice Sportivo sulla base di un apprezzamento personale contrastante con inconfutabili dati logici e documentali; c) che comunque ricorrevano pacificamente i presupposti per l’applicazione della scriminante di cui all’art. 10, comma 2 C.G.S., essendo provato che tutto il resto del pubblico presente allo stadio aveva immediatamente fatto cessare i cori oltraggiosi subissando di fischi le B.A.L. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la revoca della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante che ha illustrato i motivi di reclamo ribadendo le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione Ritiene la Commissione, esaminati gli atti, che non possa essere condiviso l’assunto difensivo principale secondo cui mancherebbe la prova del nesso causale tra i cori oltraggiosi e la strage di Nassirya. Difatti ai fini dell’accertamento dei presupposti di fatto della responsabilità oggettiva della società ex art. 10, comma 2 C.G.S., la connotazione “violenta” di una determinata manifestazione della tifoseria deve essere apprezzata sul piano puramente oggettivo, a prescindere da quelle che possono essere state nello specifico e contingente episodio le intenzioni soggettivamente perseguite dai manifestanti. Nel caso di specie, può anche ammettersi che le c.d. B.A.L. (come attestato dai comunicati pubblicati sulla stampa nazionale) abbiano intonato i cori dispregiativi dell’Arma “a causa di una banale polemica determinata da un’ancor più banale vicenda connessa a certi permessi (negati) di accesso allo stadio”, ma quel che conta sul piano disciplinare è che tale manifestazione sia avvenuta in oggettiva correlazione causale con la commemorazione dei morti di Nassirya. I cori oltraggiosi sono infatti iniziati “subito dopo” il minuto di silenzio (v. relazione Ufficio Indagini 17/11/03 correttiva di quella in data 16/11/03 ove si riferiva invece che i cori erano stati intonati addirittura “durante il minuto”), e questa collocazione temporale non può non far sorgere – secondo il comune modo di pensare – l’immediato convincimento in tutti i presenti allo stadio che esista un collegamento tra i cori stessi ed i tragici eventi oggetto della commemorazione, nel senso che, al di là delle reali intenzioni del gruppo di facinorosi, quel che viene ad essere (appunto oggettivamente) svilito è proprio “il sentimento collettivo di partecipazione ad una tragedia che ha colpito l’intero popolo italiano”. Di qui l’oggettiva connotazione violenta della manifestazione oltraggiosa, non potendosi non condividere in proposito le puntuali considerazioni del primo Giudice (di fronte alla cui persuasiva efficacia linguistica e concettuale appare superflua e retorica qualsiasi aggiunta o sottolineatura ulteriore): “quando si vilipende la memoria di persone uccise da un attentato terroristico, insultandole proprio con riferimento al servizio nel cui adempimento esse sono morte, si cancella automaticamente, il disvalore, la negatività dell’atto criminale che quelle morti ha provocato”. Questa del resto è l’interpretazione che, di quanto accaduto prima della gara Livorno-Treviso, ha trovato credito nei mass media ed è stata recepita dall’opinione pubblica, a partire dalle stesse persone presenti allo stadio che hanno infatti reagito con vigore stigmatizzando con bordate di fischi la spregevole manifestazione inscenata – con premeditata scelta temporale - dalle Brigate. Appare invece fondato il motivo di gravame in punto di applicazione della scriminante di cui all’art. 10, comma 2, terzo alinea C.G.S. Risulta con chiarezza dalle relazioni del quarto ufficiale di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che di fronte alla manifestazione oltraggiosa posta in essere dal gruppo di sostenitori sistemati nella Curva Nord vi è stata una pronta ed incisiva reazione da parte degli spettatori degli altri settori dello stadio. Si è trattato di una forma di disapprovazione spontanea, immediata (“mentre i restanti tifosi”: v. relazione del quarto ufficiale) e generalizzata (“con grave disappunto di tutti i presenti”: v. relazione Ufficio Indagini) che integra sicuramente i presupposti della scriminante (rectius causa di non punibilità) prevista dall’art. 10, comma 2, terzo alinea del C.G.S. Al riguardo va evidenziato che la manifestazione di aperto dissenso degli “altri sostenitori” deve essere tale da annullare “l’offensività” dei cori espressivi di violenza. La ratio della norma è dunque quella di valorizzare, ai fini dell’esclusione della responsabilità oggettiva, quei comportamenti espressivi di “correttezza sportiva” che, per intensità, contenuti ed ampiezza, siano tali, da “annullare” la portata offensiva e violenta della condotta vietata. E’ chiaro che il termine annullamento deve essere inteso, non solo sul piano naturalistico (nel caso di specie, sonoro), ma anche e soprattutto sul piano dei valori e degli interessi coinvolti. Nel caso di cori oltraggiosi la reazione richiesta non può dunque che estrinsecarsi con analoghe modalità, ovviamente di segno opposto: spetta pertanto agli organi di giustizia sportiva valutare nel caso concreto se tali modalità abbiano o meno prodotto il previsto effetto di “annullamento”, non nel senso di eliminare dal mondo fisico un evento ormai verificatosi, bensì in quello di rimuoverne le conseguenze lesive per l’interesse protetto. Giova ribadire che, nella specie, la condotta posta in essere da una parte dei sostenitori del Livorno integra sicuramente la fattispecie di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 10, comma 2 C.G.S., tuttavia va esclusa la punibilità della società perché l’immediata e generalizzata reazione di disapprovazione (cori e fischi) di altri settori del pubblico ha determinato una pronta, univoca ed idonea stigmatizzazione della condotta antiregolamentare, con l’effetto di annullarne il significato offensivo. In definitiva l’esclusione della sanzione a carico della Società trova giustificazione normativa nella volontà dell’ordinamento di promuovere e “premiare” comportamenti positivi delle tifoserie che valgano ad isolare e censurare – attraverso una sorta di reintegrazione in forma specifica dell’interesse leso – i tifosi responsabili delle manifestazioni violente. Si impone pertanto la revoca della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Livorno e di revocare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Dispone la restituzione della tassa.
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