LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata Gara Soc. Bologna – Soc. Roma

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata Gara Soc. Bologna – Soc. Roma Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del rappresentante dell’Ufficio Indagini che, al 30° del primo tempo, un ristretto numero di sostenitori del Bologna intonava un coro, di breve durata, dal tenore insultante nei confronti degli appartenenti all’Arma dei carabinieri (coro non percepito, peraltro, dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, posizionato in prossimità dell’opposta curva); osservato che: le modalità temporali del coro non consentono – in assenza di ulteriori e diversi elementi di riscontro – di affermare con certezza che le espressioni ingiuriose fossero univocamente ricollegate, in segno di spregio, all’iniziativa di commemorazione svoltasi con il minuto di raccoglimento per i caduti di Nassirya, subito prima dell’inizio della gara; pertanto non sussiste nella circostanza una prova certa ed inequivoca per qualificare il coro offensivo quale oggettiva espressione di violenza, punita dall’art. 10, commi 2 e 5 C.G.S.; di conseguenza, tale condotta deve essere sanzionata in applicazione delle previsioni di carattere generale contenute negli artt. 9 comma 1 e 13 C.G.S.; rilevato, inoltre, dagli atti ufficiali che i sostenitori del Bologna ebbero a far esplodere in numerose occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, petardi nel recinto di giuoco, con oggettive caratteristiche di pericolosità al 2° e al 4° minuto del primo tempo, essendo le esplosioni avvenute in prossimità di persone; P.Q.M delibera di infliggere alla Soc. Bologna, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto commesso dai propri sostenitori, l’ammenda di € 10.000,00.
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