LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Cagliari – Soc. Piacenza
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. Cagliari – Soc. Piacenza
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Festa Gianluca (Soc. Cagliari) in danno
del calciatore Cipriani Giacomo (Soc. Piacenza) al 47° del secondo tempo;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 47° del secondo tempo, nella metà campo del Piacenza , un
calciatore di questa squadra inseguiva il pallone per evitare che uscisse dal terreno. Un
avversario, Festa Gianluca, cercava a sua volta di impossessarsi della palla, mentre un altro
calciatore del Piacenza, Cipriani Giacomo, tentava il controllo allungandosi con le gambe
distese a terra. Mentre il pallone superava la linea laterale, Festa colpiva con il piede destro
Cipriani, verosimilmente su una gamba; poi, superava il corpo dell’avversario già disteso a
terra, per recuperare il pallone uscito. Cipriani rimaneva a terra al di là delle linea laterale,
manifestando una sensazione di intenso dolore al ginocchio sinistro. Mentre il giuoco era
già ripreso, Cipriani, al quale si era avvicinato il Quarto Ufficiale, veniva assistito dallo
staff medico e poteva riprendere subito dopo la gara in normali condizioni. L’Arbitro non
adottava alcun provvedimento.
Non sussistono nel caso in esame i presupposti per l’applicabilità dell’art. 31 comma a3)
CGS.
A prescindere da ogni considerazione circa la rilevazione o meno del fatto da parte degli
Ufficiali di gara, l’episodio è avvenuto a giuoco in svolgimento. Quando si verifica l’urto
del piede di Festa contro la gamba di Cipriani, infatti, l’azione è sostanzialmente ancora in
corso, e la condotta di Festa non può definirsi come estranea ad essa.
In secondo luogo, il comportamento di Festa non appare caratterizzato, per quanto risulta
dalla ripresa televisiva, da quei connotati di intenzionale volontà di ledere l’avversario, nei
quali si sostanzia la definizione regolamentare di atto violento.
Anche sotto tale profilo pertanto non risulta applicabile la norma ex art. 31 comma a3) CGS
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinare nei confronti del calciatore Festa
Gianluca (Soc. Cagliari) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.