LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 2 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 28-30 novembre 2003 – Diciassettesima giornata andata Gara Soc. CATANIA – Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 2 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 28-30 novembre 2003 – Diciassettesima giornata andata Gara Soc. CATANIA - Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo; ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 31 comma A3) CGS, relativamente alla condotta dei calciatori Gaetano Fontana (Soc. Ascoli) e Gennaro Del Vecchio (Soc. Catania), al 34° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 34° del secondo tempo, a giuoco ancora fermo in attesa di una rimessa dall’area del portiere del Catania, i calciatori Fontana (Soc. Ascoli) e Del Vecchio (Soc. Catania) si trovavano affiancati nel cerchio di centro campo. Fontana allungava il braccio destro verso il basso ed in direzione del corpo di Del Vecchio. Immediatamente dopo quest’ultimo reagiva colpendo con la mano destra il torace di Fontana mentre con la mano sinistra allontanava dal proprio corpo il braccio destro di Fontana. L’episodio non aveva alcun seguito ulteriore: entrambi i giocatori rimanevano in piedi, riprendendo immediatamente a giocare. Non si registrava alcun intervento da parte dell’Arbitro. Così ricostruita la vicenda sulla scorta delle immagini, esaminate a velocità sia normale sia rallentata, appare evidente la insussistenza della fattispecie prevista dell’art. 31 comma A3) CGS. Per quanto riguarda la condotta del calciatore Fontana, i fotogrammi non consentono in alcun modo di documentare quale sia stato esattamente il gesto, e le relative conseguenze, commesso in danno di Del Vecchio. Si nota il movimento del braccio di Fontana, disteso in direzione della zona pubica del corpo dell’avversario, ma non è in alcun modo possibile determinare quale sia stato l’atto realizzato da Fontana. Dalla reazione immediata ed istintiva di Del Vecchio, si può pensare ad un colpo inferto, per l’appunto, contro il basso ventre dell’avversario ma (come già detto) non è dimostrabile, sulla scorta delle immagini, in modo univoco un tale scorretto comportamento e la correlativa sua pericolosità. Manca quindi una prova adeguata che provi la commissione da parte di Fontana di un atto definibile come violento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 CGS. Quanto al comportamento di Del Vecchio, le immagini dimostrano in maniera inequivocabile che egli ebbe una reazione non caratterizzata da connotati di violenza. Il movimento del braccio destro di Del Vecchio verso il torace di Fontana non è stato, infatti, contrassegnato da particolare forza; il conseguente colpo della mano contro l’avversario risulta lieve, e quindi privo, anche sul piano oggettivo, dei requisiti indispensabili per una sua definizione come gesto violento. In conclusione, difetta nella fattispecie in esame, per i motivi sopra enunciati, la prova dell’avvenuta commissione di una reciproca condotta violenta da parte dei due calciatori. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Gaetano Fontana (Soc. Ascoli) e Gennaro Del Vecchio (Soc. Catania) in relazione alla segnalazione inviata dal Procuratore Federale.
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