LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Zisis Vryzas (gara Perugia-Empoli del 30/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Zisis Vryzas (gara Perugia-Empoli del 30/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Zisis Vryzas, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Perugina - Empoli del 30/11/2003 (“a gioco fermo colpiva un avversario al volto con una manata”), ha proposto reclamo d’urgenza la Società di appartenenza, chiedendo la sostituzione della squalifica con una ammenda o, in via subordinata, la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica. A sostegno del gravame, si afferma che il calciatore Vryzas, anzitutto, sarebbe stato provocato con pesanti ingiurie da un giocatore dell’Empoli e, che per allontanarlo, avrebbe semplicemente allargato il braccio, senza alcuna volontà lesiva. In secondo luogo, si contesta che l’episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l’altro provocato alcun danno al calciatore avversario. Alla riunione odierna, è comparso il difensore dell’incolpato, il quale ha preliminarmente chiesto l’acquisizione delle immagini televisive relative all’episodio in questione, ribadendo nel merito le conclusioni formulate nel reclamo. I motivi della decisione La Commissione, in via preliminare, dichiara ammissibile la prova televisiva, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 31 a4) del C.G.S. Nel merito, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore del reclamante, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali redatti dall’assistente emerge chiaramente che il Vryzas ha colpito un avversario volontariamente con una manata al volto a giuoco fermo, gesto da ritenersi di natura pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall’azione di giuoco. Tale gesto è comunque qualificabile come pericoloso, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una manata) e la parte del corpo attinta (il viso dell’avversario). Le immagini televisive non forniscono d’altro canto alcun avallo alla tesi difensiva. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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