LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma
1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità
diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).
Il procedimento.
Con provvedimento del 4 novembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3,
comma 1 e dell’art. 16, comma 3 del C.G.S., perché recidivo per fatti della stessa indole già
sanzionati, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione,
giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale,
nonchè dell’ art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque deferibile
all’attività sportiva, e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità
delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.
La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Perugia per violazione degli
artt. 2, comma 4, e 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle
violazioni ascritte al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di
informazione non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero non “accuse
immotivate” ma la denuncia di “una realtà dei fatti” in cui “gli errori arbitrali arrivano ad
alterare il risultato di sei partite su otto” per cui “l’esistenza di un disegno (contro il
Perugia) è provata di per sé e vale come esimente di cui all’art. 3 n° 3 del C.G.S. con
conseguente non punibilità del deferito Luciano Gaucci (e di conseguenza dell’A.C.Perugia
s.p.a.)”. Pertanto si chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, la comminazione
delle sanzioni minime edittali.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare
la società in ambito federale per mesi due e dell’ammenda di _ 15.000,00 per il Gaucci e
dell’ammenda di _ 15.000,00 per la Soc. Perugia.
E’ comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi
già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine
l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione.
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva anzitutto che le dichiarazioni
rilasciate dal Gaucci alla “Domenica Sportiva” sono censurabili e parimenti censurabili
sono le dichiarazioni riportate nell’ articolo pubblicato da “Il Corriere dello Sport – Stadio”
in data 4 novembre 2003,.
Secondo la difesa degli incolpati, su otto partite, almeno sei volte “accertati” errori arbitrali
hanno condizionato il risultato delle partite stesse e poiché questa serie di errori va contro
ogni statistica riguardante coincidenze o “strane circostanze”, la conclusione non può essere
che quella che esiste un ben preciso disegno, o complotto contro il Perugia.
Può anche darsi, sostiene ancora la difesa, che tale complotto non ci sia e che si sia “trattato
di una improbabile, statisticamente impossibile, somma di circostanze casuali”, il che
tuttavia rende plausibile che chi ha subito le conseguenze di questi presunti errori possa
pensare all’esistenza di un complotto. Pertanto, con le sue dichiarazioni, il Gaucci non
aveva alcuna intenzione di ledere la reputazione di persone operanti nell’ambito federale,
“ma con parole misurate e senza indulgere in insulti o minacce si limitava ad esporre quelli
che ragionevolmente riteneva fatti indiscussi”.
Questa Commissione osserva anzitutto che l’art. 3 n° 3 del C.G.S., invocato dalla difesa,
esclude la punibilità dell’autore delle dichiarazioni se lo stesso prova la verità dei fatti,
“qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato”; in questo caso, gli incolpati non
sarebbero punibili se fosse provata l’esistenza del complotto adombrato dal Gaucci: invece,
al riguardo, non è stata fornita alcuna prova e di conseguenza l’invocata esimente non può
essere applicata .
Correttamente, come la difesa degli incolpati ha rilevato, “la facoltà conoscitiva dell’uomo
si basa sul principio di causalità” ma, per l’appunto, nel caso di specie, non è provato alcun
effettivo collegamento tra i presunti errori arbitrali e l’esistenza di un disegno dolosamente
preordinato a “mandare il Perugia in serie B”.
Le affermazioni dell’incolpato assumono poi una chiara valenza offensiva, tale da ledere il
prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, perché, al momento
in cui lasciano intendere l’esistenza di un complotto, non può che ritenersi che gli autori
dello stesso siano quelle istituzioni che hanno il potere di porre il complotto stesso in
esecuzione, ovvero null’altro che le istituzioni calcistiche, federali e arbitrali.
Le affermazioni degli incolpati non possono quindi essere considerate legittimo esercizio
del diritto di critica e deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla
quale segue quella diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica
del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della recidiva per fatti della stessa indole già
sanzionati, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in
ambito federale per mesi due e dell’ammenda di _ 15.000,00 a Luciano Gaucci e quella
dell’ammenda di _ 15.000,00 alla Soc. Perugia.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03)."