LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. CATANIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giuseppe Mascara (gara Livorno-Catania del 7/12/03 – C.U. n. 161 del 9/12/03). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. CATANIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giuseppe Mascara (gara Livorno-Catania del
7/12/03 – C.U. n. 161 del 9/12/03). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Giuseppe Mascara, tesserato per la
Soc. Catania, per il comportamento tenuto al termine della gara Livorno-Catania del
7/12/2003, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Soc. Catania, chiedendo la
riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva e,
comunque, sproporzionata, anche perché il comportamento avrebbe dovuto essere valutato
complessivamente e con riferimento alla concitazione del momento.
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Società, nonché il suo
difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il calciatore si avvicinava all'arbitro,
protestando in modo plateale ed urlandogli frasi di tenore ingiurioso ed irriguardoso.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dalla reclamante.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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