LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 27/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara ed
ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic (gara
Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 27/12/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Dejan
Stankovic, tesserato per la Soc. Lazio, la sanzione della squalifica per quattro giornate
effettive di gara e dell’ammenda di € 1.500,00 per il comportamento tenuto durante la gara
Siena-Lazio del 30/11/2003, ha proposto reclamo la Soc. Lazio, chiedendo la riduzione
della squalifica a due giornate con ammenda.
A sostegno del gravame, la Soc. Lazio rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe
eccessivamente afflittiva e del tutto sproporzionata e, in secondo luogo, che, comunque, la
condotta dello Stankovic andrebbe valutata complessivamente, tenendo conto della unicità
del contesto in cui si è svolta.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato e integrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle
conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che lo Stankovic ha rivolto, in segno di protesta, numerose
espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti di un assistente e che, dopo la notifica da
parte dell’arbitro del provvedimento di espulsione, ha afferrato con la mano la maglietta
dell’assistente stesso, peraltro lasciandola prontamente.
Non v’è dubbio che tale comportamento sia grave e riprovevole. Tuttavia, da una parte, va
rilevato che la condotta si è realizzata continuativamente in un unico contesto e che, in
particolare, il gesto del calciatore deve essere valutato come istintivo perché – come si
evidenzia nello stesso rapporto dell’assistente – il calciatore stesso ha lasciato
“prontamente” la maglietta dopo averla afferrata; dall’altra, va considerato l’orientamento
degli organi della Giustizia in casi analoghi, diretto a sanzionare in misura minore simili
comportamenti (si veda, ad esempio, C.U. n. 129/1998, Nedved; C.U. 110/2002, Iezzo;
C.U. 148/2003, Di Loreto).
Conseguentemente, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione della squalifica per tre
giornate effettive di gara unitamente a quella dell’ammenda di € 15.000,00, in tal misura
rideterminandosi la sanzione pecuniaria in ragione della qualifica di capitano; che impone
particolari obblighi di lealtà e correttezza.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione alla squalifica per tre giornate effettive di gara, oltre alla ammenda di €
15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 27/12/03)."