LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GAUCCI – Presidente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità
diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Riccardo Gaucci, Presidente della Soc. Catania, per violazione dell'art. 3,
comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni
rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che
operano nell’ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4,
del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha presentato una
memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni del Gaucci non avrebbero valenza
offensiva e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica.
Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine,
l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per 15 giorni per il Gaucci e all’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Catania.
È comparso altresì il rappresentante della Società e il difensore degli incolpati il quale,
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle
conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 10/11/2003
sono censurabili.
L’affermazione fatta dall’incolpato (“chi dirige la Lega non sembra gradire la presenza del
Catania”), travalica il lecito diritto di critica, perché vale ad insinuare un dubbio
gratuitamente offensivo sulla correttezza dell’operato di persone che operano nell’ambito
federale.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione sia a
Riccardo Gaucci, sia alla Soc. Catania.
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