LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio RICCARDI – Direttore Generale Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Antonio DE VITIS – Collaboratore Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PIACENZA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (operazioni di mercato 3-14 luglio 2003).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Maurizio RICCARDI – Direttore Generale Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Sig. Antonio DE VITIS – Collaboratore Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. PIACENZA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (operazioni di mercato 3-14 luglio
2003).
Il procedimento
Con provvedimento del 28/10/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Maurizio Riccardi, direttore generale della Soc. Piacenza, e Antonio De
Vitis, tesserato per la Soc. Piacenza, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché
la Soc. Piacenza, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria nella quale si rileva, in primo luogo, che l’attribuzione al De Vitis
della qualifica di direttore sportivo contenuta nella richiesta di accredito sarebbe dovuta ad
un mero errore e, in secondo luogo, che, comunque, l’art. 37 delle N.O.I.F. prevederebbe
soltanto l’obbligo di essere in possesso di determinati requisiti e non anche quello della
iscrizione all’Elenco speciale. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli
addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 2.500,00 sia per il Riccardi, sia per il De Vitis, sia per la Soc. Piacenza.
È comparso altresì il rappresentante della Società e il difensore degli incolpati il quale,
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle
conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli
incolpati è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta:
a) che il Riccardi, nella sua qualità di direttore generale, ha chiesto l’accreditamento per la
partecipazione alla prima fase del “calciomercato”, svoltosi nel periodo 3-14 luglio 2003,
del De Vitis, attribuendogli la qualifica di direttore sportivo;
b) che il De Vitis ha effettivamente partecipato a tale fase di “calciomercato”;
c) che il De Vitis non è iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi.
Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella
della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione sia a
Maurizio Riccardi, sia ad Antonio De Vitis, sia alla Soc. Piacenza.
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