LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alessandro GRANDONI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alessandro GRANDONI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 3/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Alessandro Grandoni, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 18/6/2003 (Puricelli-Grandoni). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso dal fatto che il Procuratore del Grandoni sarebbe stato retribuito direttamente dalla Società di appartenenza del deferito. Quanto disposto dal lodo arbitrale si configurerebbe quindi – a detta del Grandoni – come un indebito arricchimento del procuratore stesso. Per questi motivi, chiedeva l’applicazione della sanzione dell’ammonizione o, in subordine, dell’ammenda contenuta nei minimi. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. E’ comparso altresì il difensore del deferito, il quale ha ribadito quanto esposto in memoria, chiedendo l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Grandoni è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Grandoni non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 18/6/2003. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di appartenenza (né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo arbitrale). Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Grandoni. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a Alessandro Grandoni.
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