LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Richard VANIGLI – calciatore Soc. Livorno: violazione artt. 17 comma 8 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Livorno-Como del 25/10/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Richard VANIGLI – calciatore Soc. Livorno: violazione artt. 17 comma 8 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Livorno-Como del 25/10/03). Il procedimento Con provvedimento del 26/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Richard Vanigli, calciatore tesserato per la Soc. Livorno, per violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 1 comma 1, del C.G.S. (principio di lealtà, probità e correttezza) e la Soc. Livorno ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva con allegate le dichiarazioni del sig. Silvano Bini (Consigliere Responsabile Tecnico) e del dott. Manlio Porcellini (medico sociale), in cui viene evidenziato che: - presso lo stadio "A.Pichi" di Livorno l'accesso agli spogliatoi è situato in prossimità alla Tribuna d'Onore, ove il calciatore avrebbe poi dovuto prendere posto; - il calciatore, che a causa di un leggero infortunio alla gamba destra aveva dovuto interrompere l'allenamento del giorno precedente, voleva informare il medico sociale Dott. Manlio Porellini che nei giorni di sabato e domenica non aveva avvertito alcun dolore e per tale motivo si era introdotto nel corridoio degli spogliatoi; - il dirigente della Società di appartenenza sig. Silvano Bini, lo invitava ad allontanarsi immediatamente dal corridoio medesimo in quanto squalificato. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di € 500,00, nonchè dell’ammenda di € 500,00 per la Soc. Livorno. E’ comparso altresì il deferito ed il proprio difensore, il quale - non negando le circostanze di fatto - ha ribadito quanto esposto in memoria, chiedendo l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il comportamento del Vanigli è censurabile. Infatti, dalla circostanziata relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (fonte di prova privilegiata), si evince come il calciatore Richard Vanigli, sebbene squalificato, si trovasse all'interno del recinto di giuoco e specificamente nel corridoio di accesso agli spogliatoi. Di nessuna pregnanza il rilievo riguardante l'ubicazione degli spogliatoi e del relativo corridoio, che si assume prospiciente l'ingresso della Tribuna d'Onore, in quanto il Vanigli poteva accedere a tale settore senza soffermarsi nel corridoio di accesso agli spogliatoi stesso, potendo altresì conferire con il proprio medico sociale in altri luoghi e circostanze. Affermata la responsabilità del Vanigli ne consegue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. Sanzioni adeguate, tenuto conto delle circostanze dei fatti, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Richard Vanigli la sanzione dell'ammonizione e alla Soc. Livorno l'ammenda di € 500,00.
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