LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 20-21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MODENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 20-21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata
Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MODENA
Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto arbitrale dal quale risulta l’ammonizione per condotta scorretta in danno di
un avversario del calciatore Allegretti Riccardo, Soc. Modena, al 44° del primo tempo;
esaminato, ai sensi dell’art. 31 comma a2) CGS, il filmato della gara, nella parte relativa
all’episodio sopra citato;
rilevato che le immagini, tali da offrire piena garanzia tecnica e documentale, evidenziano
quanto segue:
in occasione di un’azione d’attacco del calciatore Flachi (Soc. Sampdoria),
quest’ultimo era irregolarmente atterrato dall’avversario Ungari Luca (indossante la
maglia con il n. 6), mentre un altro calciatore del Modena, Allegretti Riccardo
(maglia n. 14) si trovava, anch’egli, al momento dell’intervento irregolare compiuto
dal proprio compagno, nelle immediate vicinanze di Flachi, in danno del quale
peraltro non compiva alcun intervento di giuoco scorretto, non entrando nemmeno
in contatto con l’avversario. Per effetto dell’intervento di Ungari, Flachi cadeva a
terra. L’Arbitro, che seguiva costantemente lo svolgimento dell’azione, faceva
continuare il giuoco per la regola del vantaggio. Una volta esauritosi l’attacco della
Sampdoria, l’Arbitro interrompeva il giuoco e si portava vicino a Flachi, rimasto
per terra dolorante. Nello stesso punto era presente anche Allegretti, il quale
scambiava alcune parole con l’Arbitro e compiva con la mano un gesto come a
significare di esser stato lui l’autore dell’intervento scorretto in danno del calciatore
della Sampdoria. Tutto ciò avveniva mentre l’Arbitro stava per estrarre il cartellino
ai fini della notifica del provvedimento disciplinare.
L’Arbitro esibiva il cartellino giallo ad Allegretti, il cui nominativo veniva
ovviamente riportato nel rapporto ufficiale tra i calciatori ammoniti. Nessun
provvedimento disciplinare veniva adottato nei confronti del calciatore Ungari;
constatata, alla luce della ripresa televisiva, la responsabilità di Ungari quale autore
dell’intervento scorretto in danno di Flachi e, per contro, l’assenza di responsabilità nel
fatto stesso da parte di Allegretti;
rilevato, pertanto, che nel caso di specie si è verificato un errore di persona, avendo
l’Arbitro sanzionato con l’ammonizione un calciatore (Allegretti) diverso dall’autore
(Ungari) dell’intervento scorretto;
visto l’art. 31 comma a2) che attribuisce agli Organi di Giustizia sportiva la facoltà di
utilizzare una prova televisiva per sanzionare il calciatore responsabile di un’infrazione,
erroneamente attribuita dall’Arbitro in campo ad altro calciatore, ferma restando la
regolarità del risultato della gara conseguito sul campo, in considerazione del chiaro e
combinato disposto dello stesso art. 31 comma a2) e dell’art. 24 comma 3) CGS;
rilevato, di conseguenza, che deve essere sanzionato con una ammonizione il calciatore
Ungari Luca (Soc. Modena) per l’infrazione commessa al 44° del primo tempo in danno di
un avversario, mentre non si deve dar luogo in sede disciplinare all’ammonizione nei
confronti del calciatore Allegretti Riccardo;
rilevato, peraltro, che la condotta tenuta da Allegretti, subito prima che l’Arbitro estraesse
il cartellino giallo, deve essere valutata nella sede disciplinare competente quale possibile
violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità, stabilito dall’art. 1 CGS, in quanto
condotta che potrebbe aver agevolato l’errore dell’Arbitro nell’identificazione dell’autore
della condotta scorretta in danno di Flachi Francesco;
P.Q.M.
delibera di:
- non infliggere l’ammonizione al calciatore Allegretti Riccardo (Soc.
Sampdoria) con riferimento alla condotta scorretta in danno di un avversario,
al 44° del primo tempo della gara indicata in epigrafe;
- infliggere per questo fatto un’ammonizione al calciatore Ungari Luca (Soc.
Modena) con conseguente conteggio di tale ammonizione come quinta
ammonizione, trattandosi di calciatore che risulta dal presente Comunicato
squalificato per un giornata di gara, per effetto della quarta ammonizione già
ricevuta (ammonizione irrogata dall’Arbitro al 23° del primo tempo per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario);
- trasmettere copia del rapporto arbitrale nonché del filmato televisivo all’Ufficio
Indagini per quanto di sua competenza in ordine al comportamento del calciatore
Allegretti Riccardo nella fase immediatamente precedente la notifica allo stesso
Allegretti dell’ammonizione ad opera del Direttore di gara.
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