LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 21 dicembre 2003 – Ventesima giornata andata Gara Soc. CAGLIARI – Soc. GENOA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 21 dicembre 2003 – Ventesima giornata andata
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. GENOA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in
ordine alla condotta del calciatore Cudini Mirko (Soc. Genoa) nei confronti del calciatore
Del Nevo Loris (Soc. Cagliari), al 40° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
le immagini evidenziano che, in occasione di un’azione d’attacco del Cagliari, in
prossimità della linea laterale del campo, Del Nevo, in possesso del pallone, veniva
irregolarmente affrontato da Cudini, il quale faceva cadere a terra l’avversario. Con Del
Nevo disteso per terra, Cudini allungava il piede destro e colpiva, senza particolare forza,
l’avversario ad un gluteo. L’Arbitro, che aveva costantemente seguito lo svolgersi
dell’azione ed aveva prontamente interrotto il giuoco subito dopo il primo intervento
scorretto di Cudini, si avvicinava ai due calciatori e faceva poi riprendere la partita con un
calcio di punizione in favore del Cagliari, senza adottare provvedimenti disciplinari nei
confronti di Cudini.
L’Arbitro nel suo supplemento ha testualmente specificato che “l’impatto tra il piede del
Cudini ed un gluteo dell’avversario (Del Nevo) è stato da me rilevato ma non ritenuto
meritevole di sanzione disciplinare poiché il comportamento del Cudini non era
caratterizzato da violenza mirata a colpire l’avversario”.
Risulta evidente, alla luce di quanto sin qui esposto, la non applicabilità dell’art. 31 comma
a3) CGS per mancanza della prima condizione che rende ammissibile l’uso della prova
televisiva da parte del giudice sportivo in caso di condotta violenta.
Infatti, il comportamento di Cudini è stato visto dall’Arbitro, il quale ha interpretato il
colpo sul gluteo di Del Nevo come fatto non suscettibile di intervento disciplinare in quanto
privo dei connotati di intenzionalità e, a fortiori, di violenza.
Di conseguenza, l’episodio segnalato dalla Procura Federale non rientra nel novero di
condotta “sfuggita al controllo degli ufficiali di gara”, e pertanto non può essere
sottoposto ad una valutazione da parte del giudice sportivo.
Le osservazioni che precedono esimono il Giudice dall’affrontare ogni altra questione circa
la sussistenza o meno degli altri requisiti previsti dall’art. 31 comma a3) CGS.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Cudini
Mirko (Soc. Genoa) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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