LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 29 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara del 21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Perugia – Soc. Brescia
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 29 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara del 21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata
Gara Soc. Perugia – Soc. Brescia
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Di Biagio Luigi (Soc. Brescia) in danno del
calciatore Tedesco Giovanni (Soc. Perugia) al 34° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 34° del secondo tempo, si sviluppava un’azione in attacco
del Perugia. La palla spioveva vicino all’area piccola e veniva colpita di testa da Margiotta,
che la indirizzava verso la porta avversaria. Tre calciatori tentavano di controllarla: il
portiere Agliardi e Di Biagio del Brescia, Tedesco del Perugia. Agliardi riusciva a colpirla
di pugno, allontanandola dalla propria area, mentre Tedesco e Di Biagio cadevano a terra,
senza essere riusciti a toccare il pallone. Tedesco rovinava addosso ad Agliardi, finito per
terra dopo il suo intervento. Nel rialzarsi Tedesco e Di Biagio venivano a contatto reciproco
con la testa: per maggior precisione, dalle immagini risulta esser stato Tedesco ad
avvicinarsi per primo con la propria fronte verso la fronte di Di Biagio, determinando così
il contatto. Immediatamente dopo, Di Biagio allungava il braccio destro e con la mano
colpiva l’avversario nella parte superiore del corpo, all’altezza del collo o del volto.
Tedesco, spinto all’indietro, cadeva sul terreno dolorante. L’azione nel frattempo era
proseguita verso centro campo. Le immagini provano in modo inequivoco che l’Arbitro non
poteva rilevare quanto accaduto, poiché lo scontro tra Di Biagio e Tedesco era avvenuto in
un momento nel quale il Direttore di gara stava già seguendo il prosieguo dell’azione e
quindi dava le spalle all’area di rigore del Brescia. Richiamato da segni di protesta da parte
dei tesserati del Perugia, l’Arbitro interrompeva il giuoco e ritornava nell’area di rigore del
Brescia. Tedesco veniva soccorso dallo staff sanitario, che utilizzava una borsa contenente
del ghiaccio applicandola sopra l’occhio sinistro del calciatore. L’Arbitro faceva riprendere
la gara senza adottare provvedimenti disciplinari. Tedesco proseguiva regolarmente sino al
termine della partita.
Così ricostruito il fatto sulla scorta delle immagini tratte dalla ripresa integrale della partita,
esaminate a velocità sia normale sia rallentata, occorre determinare la sussistenza o meno
dei requisiti per l’utilizzabilità della prova televisiva.
La condotta di Di Biagio è certamente avvenuta in un contesto estraneo all’azione in
svolgimento. Quando si verifica il suo scontro con Tedesco, il giuoco è già proseguito in
tutt’altra direzione ed il comportamento del calciatore non è in alcun modo funzionale ad
una partecipazione al giuoco stesso.
Altrettanto certamente il fatto è sfuggito all’Arbitro, in quanto avvenuto alle spalle di
questi, che sta correndo verso il centro campo, appunto per controllare lo svolgimento del
giuoco, dopo che il pallone era uscito dall’area di rigore del Brescia.
Si tratta di stabilire a questo punto se la condotta di Di Biagio, oggetto della segnalazione
da parte della Procura Federale, sia definibile o no come violenta.
Richiamata in via preliminare l’ormai consolidata definizione di atto violento ai sensi
dell’art. 31 comma a3 C.G.S., quale gesto intenzionalmente diretto a ledere l’integrità fisica
di un avversario ed idoneo a provocare un tale pregiudizio, si impongono alcune
considerazioni, alla luce di quanto emerso dalla visione del filmato.
Risulta dalle immagini (come già ricordato in precedenza) che è stato Tedesco ad assumere
per primo un atteggiamento scorretto nei confronti dell’avversario, avvicinando la propria
testa a quella di Di Biagio, mentre quest’ultimo si stava definitivamente rialzando da terra.
Non si è trattato, senza dubbio, di un atto definibile in senso stretto come violento, ma
comunque di un gesto ostile rispetto all’avversario.
In tale contesto (è da ricordare che tutto l’episodio si è sviluppato nell’arco di pochi istanti)
la reazione di Di Biagio, concretizzatasi nell’allungare verso la testa di Tedesco il braccio
destro, spingendo l’avversario all’indietro, appare più come un gesto di reazione quasi
istintiva che non come un atto di intenzionale aggressione.
In altre parole, la condotta di Di Biagio è sicuramente qualificabile come intemperante e
scorretta, ma non risulta – ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 C.G.S. – definibile come
violenta, perché priva del necessario connotato di intenzionalità mirata ad aggredire
l’avversario con un atto lesivo della sua integrità fisica.
Proprio la tipologia del gesto compiuto da Di Biagio, e cioè distensione del braccio in
avanti, come mostrata dai fotogrammi rilevanti, pare finalizzata ad allontanare da sé
Tedesco con il quale si era verificato (non per iniziativa di Di Biagio) il precedente impatto
fronte contro fronte, più che ad aggredire l’avversario.
Va, infine, segnalato che le stesse immagini non documentano un movimento del braccio e
della mano di Di Biagio caratteristico di un colpo con un pugno (sintomatico di per sé di un
atteggiamento aggressivo) ma piuttosto un gesto di autodifesa seppur eccessiva ed
impropria.
Sulla scorta delle argomentazioni sviluppate appare, quindi, non provato un addebito di
comportamento violento da parte del calciatore Di Biagio Luigi, con la conseguenza della
non utilizzabilità a fini sanzionatori della prova televisiva.
P.Q.M.
delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione – provvedimenti disciplinari
nei confronti del calciatore Di Biagio Luigi (Soc. Brescia) a seguito della segnalazione del
Procuratore Federale.
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