LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Torino del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Torino del 30/11/03 - C.U. n. 156 del 2/12/03). Il procedimento Con provvedimento del 2 dicembre 2003 (C.U. 156 in pari data), il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, perché al 31° del secondo tempo della gara Verona-Parma del 30/11/2003, circa duecento sostenitori dello stesso Verona facevano irruzione in un settore di tribuna dopo aver sfondato anche una porta antincendio a vetri, in tal modo causando grave turbativa dell’ordine pubblico nel settore invaso, costringendo gli spettatori presenti in quel settore ad allontanarsi e tentando di raggiungere, con modalità aggressive, la contigua tribuna d’onore, senza tuttavia riuscire in tale intento solo grazie all’intervento delle Forze di Polizia. Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo in data 4/12/03 richiedendo in via principale la revoca e l’annullamento della sanzione inflitta e in via subordinata, la riduzione dell’ammenda “ai minimi termini” o la commutazione della stessa in altra sanzione più lieve. A sostegno del gravame, la Società reclamante deduceva anzitutto che l’ingresso dei propri tifosi nella Tribuna Distinti-Ovest doveva essere interpretato unicamente come un ulteriore gesto dimostrativo della protesta inscenata nei confronti della società stessa, protesta che – tuttavia - non causava danni né a persone né a cose. I tifosi del Verona non reagivano neppure alle gravi provocazioni dei tifosi del Torino e contenevano la loro protesta unicamente “a livello vocale”, consentendo il regolaresvolgimento della gara fino al termine, come confermato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Inoltre, a detta della reclamante, la protesta dei tifosi non comportava alcun incidente neppure all’esterno dello stadio e non aveva conseguenze dannose né per i tifosi né per la squadra ospiti. Per questi motivi, la Società reclamante riteneva eccessivamente affittiva la sanzione inflitta, sproporzionata in relazione a fatti ben più gravi accaduti in altre circostanze. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale ha ulteriormente illustrato le ragioni del reclamo insistendo nelle richiesta formulate nella propria memoria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il difensore della reclamante, ritiene che il reclamo sia fondato. Non risulta infatti che, oltre lo sfondamento di una porta antincendio, la protesta dei tifosi del Verona si sia manifestata in maniera diversa che non quella verbale (“cori fortemente ingiuriosi”) senza tuttavia sfociare in ben più gravi episodi di violenza fisica e, tanto meno, rappresentare una grave turbativa dell’ordine pubblico. Lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini attesta che la partita è terminata regolarmente, così come regolare e senza incidenti è stato il deflusso degli spettatori dallo stadio e che la protesta dei tifosi veronesi, protrattasi al di fuori dello stadio, non ha comportato alcuna conseguenza a danno della squadra e dei tifosi ospiti. Per tali motivi, questa Commissione ritiene equo accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda inflitta alla Società reclamante – tenuto conto della recidiva - come da dispositivo . Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, delibera di accogliere il reclamo della Soc. Verona riducendo l’ammenda a € 9.000,00 e disponendo la restituzione della tassa.
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