LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. COMO avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Silvano Fontolan (gara C.P. Como-Parma del 13/12/03 – C.U. n. 169 del 16/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. COMO avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Silvano Fontolan (gara C.P. Como-Parma del 13/12/03 - C.U. n. 169 del 16/12/03). Il procedimento Con provvedimento del 16 dicembre 2003 (C.U. 169 in pari data), il Giudice Sportivo infliggeva all’allenatore della squadra primavera del Como, sig. Silvano Fontolan, la squalifica per sei giornate effettive di gara, perché lo stesso aveva rivolto a un assistente e agli altri Ufficiali di gara epiteti oltraggiosi ed addebiti di incapacità e all’allenatore della squadra avversaria espressioni ingiuriose, offensive e gravemente intimidatorie, reiterando tale comportamento e corredandolo di minacce di morte nei riguardi dell’allenatore stesso. Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo richiedendo la riduzione della sanzione inflitta A sostegno del gravame, la Società reclamante deduceva anzitutto che il Giudice Sportivo aggiunto avrebbe erroneamente valutato il fatto in sé e per sé , il contesto oggettivo nel quale si è verificato nonché le conseguenze che da esso sono dipese, in particolare per quanto riguarda la minaccia di morte. Secondo la società reclamante questa Commissione anzitutto dovrebbe operare uno sforzo interpretativo di quelle che potevano essere le reali intenzioni del Fontolan e le conseguenze cui il medesimo voleva pervenire con l’espressione attribuitagli, e questo ai fini della valutazione della condotta quale minacciosa e della graduazione della pena. Sosteneva inoltre la società reclamante che il Fontolan, pur ammettendo di aver proferito alcune espressioni colorite, negava decisamente di aver minacciato il collega della squadra avversaria tantomeno con minacce di morte. La difesa del Fontolan concludeva pertanto chiedendo la riduzione della sanzione. Alla riunione odierna, comparivano l’incolpato e il difensore della società reclamante i quali ulteriormente illustravano le ragioni del reclamo e insistevano nella richiesta di riduzione della sanzione. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti l’incolpato e il difensore della reclamante ritiene che il reclamo sia fondato. Le minacce e le ingiurie proferite dal Fontolan nei riguardi dell’allenatore della squadra avversaria e della terna arbitrale, pur essendo attribuibili al particolare stato di tensione determinato dalla gara, rappresentano espressioni senza alcun dubbio censurabili, incompatibili con la condotta di riguardo e correttezza che sempre dovrebbe essere mantenuta nello svolgimento dell’attività sportiva (soprattutto in un campionato come quello Primavera, che vede impegnati calciatori di giovane età). Ai fini della quantificazione della pena, questa Commissione deve tuttavia rilevare come il comportamento antiregolamentare sia consistito in esternazioni esclusivamente verbali che, seppur gravi e censurabili, si sono esaurite in quello specifico e circoscritto contesto. Va dato anche atto del leale e collaborativo comportamento del Fontolan che, nel corso del dibattimento odierno, ha spiegato il vero significato della propria condotta, esprimendo sincero rammarico, per l’accaduto. Tenuto altresì conto dell’assenza di precedenti, sanzione equa pare quindi quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, delibera di accogliere il reclamo della Soc. Como, riducendo la squalifica a quattro giornate effettive di gara e disponendo la restituzione della tassa.
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