LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Max TONETTO e Luigi PIANGERELLI – calciatori Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LECCE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Max TONETTO e Luigi PIANGERELLI – calciatori Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LECCE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Max Tonetto e Luigi Piangerelli, entrambi tesserati per la società Lecce, nonché quest’ultima per rispondere: a) i calciatori della violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“Corriere dello Sport – Stadio” e “La Gazzetta dello Sport” del 20/10/2003) giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Modena-Lecce del 19/10/03, nonchè dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità; a) la società per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, in cui si sostiene, in primo luogo, che la stampa avrebbe enfatizzato le dichiarazioni (ben più moderate) rese dai calciatori in merito alla condotta tenuta dall’arbitro nel corso della gara. In secondo luogo, si rileva che le dichiarazioni rilasciate dai calciatori, nei limiti in cui gli stessi le hanno confermate negli interrogatori resi all’Ufficio Indagini, non hanno affatto travalicato i confini del legittimo esercizio del diritto di critica, essendosi concretate in espressioni di dissenso sulla direzione della gara da parte dell’arbitro, con specifico riferimento a ben precisi episodi e senza ricorso ad epiteti offensivi della dignità morale, personale o professionale dell’arbitro medesimo. In conclusione, i deferiti chiedono, in principalità, il proscioglimento e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione, a ciascuno, dell’ammenda di € 2.000,00. I motivi della decisione Letti gli atti, ritiene questa Commissione che il deferimento sia fondato limitatamente alla posizione del calciatore Piangerelli. In linea generale va osservato, con riguardo alla violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S., che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto o di una persona, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari. Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni colorite e polemiche, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Alla stregua di questi criteri di giudizio ritiene la Commissione che le frasi attribuite a Piangerelli, come riportate nel capo d’incolpazione, si configurino come espressione di una critica, dai toni e dai contenuti indubbiamente vivaci e polemici, che non appaiono però sconfinare nella denigrazione gratuita ed ingiustificata né nell’ingiuria grossolana: si tratta infatti di censure che investono la conduzione di gara da parte dell’arbitro, cui si contesta in particolare di aver assunto decisioni erronee e di avere peccato di eccesso di “protagonismo”. Le dichiarazioni di Piangerelli esprimono dunque un dissenso argomentato sull’operato del direttore di gara, senza eccedere in attacchi immotivati e lesivi della complessiva figura professionale del medesimo. Si impone dunque il proscioglimento di Piangerelli. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal tesserato Tonetto, ritiene in primo luogo questa Commissione che non possa trovare accoglimento l’assunto difensivo secondo cui le stesse sarebbero state abnormemente enfatizzate dalla stampa, trattandosi di un mero diniego dell’addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo né dalla necessaria smentita formale ai sensi della c.d. legge sulla stampa. Ciò detto, si osserva che se per alcune delle affermazioni attribuite al Tonetto risultano sicuramente rispettati i doverosi limiti del lecito esercizio di critica, altrettanto non può dirsi per altre dichiarazioni (“ci ha fatto capire che ce l’aveva con noi e l’episodio del rigore sa tanto di punizione. Insomma ce l’ha voluta fare pagare”) con le quali il tesserato, lungi dall’esprimere un motivato dissenso sull’operato del direttore di gara, accusa esplicitamente lo stesso di prevenzione nei confronti della squadra del Lecce, insinuando una grave violazione del dovere di imparzialità, senza peraltro dimostrare le origini e le cause di questo inammissibile atteggiamento dell’arbitro. E’ indubbio pertanto che, limitatamente alle espressioni sopra riportate, il Tonetto abbia travalicato i confini della polemica corretta e costruttiva, facendo scadere il discorso a livello di insinuazione diffamatoria atta a pregiudicare gravemente il prestigio professionale e personale dell’arbitro. Va dunque dichiarata la responsabilità disciplinare del deferito, cui consegue quella oggettiva (art. 2, comma 4 C.G.S.) della società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Luigi Piangerelli dall’addebito a lui ascritto e di infliggere a Max Tonetto e alla Soc. Lecce la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 ciascuno.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it