LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 205 DEL 16 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 47 del Regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre 2003 della L.N.P.; Soc. AVELLLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 205 DEL 16 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con
riferimento all’art. 47 del Regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre
2003 della L.N.P.;
Soc. AVELLLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento dell’8 ottobre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione:
- il signor Stefano Monachesi, socio di maggioranza della società Avellino per
violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche con riferimento all’art. 47 Reg. L.N.P.
e alla Circolare n° 17 del 10/9/03 L.N.P., per avere, in occasione della gara
Avellino-Napoli del 20/9/03, dato disposizione di mettere in vendita, durante la
medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, un ingente quantitativo
di biglietti destinati ai tifosi della squadra ospite; nonché per avere, in occasione
della gara suddetta, organizzato la vendita di circa 2.000 biglietti del settore curva
Nord con impresso il timbro “Tribuna Terminio” (biglietti venduti, in locali
adiacenti a quelli destinati alla vendita dei taglianti per i tifosi ospiti, al prezzo di _
20 fissato per l’anzidetto settore in luogo dell’originario prezzo di _ 13, e facenti
parte di un quantitativo invenduto di biglietti destinati ai tifosi della squadra
ospitata); infine per essersi presentato al collaboratore dell’Ufficio Indaginidesignato per il controllo della gara predetta quale dirigente della Soc. Avellino
senza rivestire tale qualità e per essersi introdotto e trattenuto senza titolo all’interno
degli spogliatoi prima della gara, allorquando in tali locali si trovavano le squadre e
gli ufficiali di gara;
- la Soc. Avellino per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità
oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo socio e al suo collaboratore sopra
indicati.
In data 13/11/2003, con provvedimento n. 133, questa Commissione emetteva il seguente
provvedimento:
“Visti gli atti del deferimento a carico di Monachesi Stefano, quale socio di maggioranza
della Soc. Avellino, e di …omissis… nonché della Soc. Avellino a titolo di responsabilità
oggettiva per le violazioni ascritte a Monachesi e Casillo;
preso atto che all’odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l’affermazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Monachesi tre mesi di
inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e _
10.000,00 di ammenda, …omissis…, alla Soc. Avellino la sanzione di _ 12.500,00 di
ammenda;
rilevato che con riguardo alla posizione di Casillo il Procuratore Federale, in sede di
richiesta formulata all’odierna riunione, ha invocato come titolo di responsabilità del
deferito la sua qualità di socio “indiretto” (in quanto effettivo titolare della partecipazione
azionaria formalmente intestata alla di lui consorte) e/o “dirigente di fatto” della Soc.
Avellino;
ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d’incolpazione posto che il
Casillo è stato invece deferito nella qualità di “consulente di mercato” della Soc. Avellino;
ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché,
previa modifica dell’originaria contestazione sia assicurato il contraddittorio nei confronti
degli incolpati (oggi non comparsi dinanzi a questa Commissione), con riguardo alla
nuova contestazione, siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del nuovo
titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all’esito, conseguentemente riformulato
l’atto di deferimento.
Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
Con provvedimento del 2/12/2003, la Procura Federale - previo stralcio della posizione del
sig. Pasquale Casillo - deferiva nuovamente il sig Stefano Monachesi a questa
Commissione contestando i medesimi addebiti di cui all’atto di deferimento dell’8/10/2003.
Con lo stesso provvedimento, deferiva per responsabilità oggettiva la Soc. Avellino.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto
pervenire duplice memoria difensiva nella quale rilevano, preliminarmente, che il
Monachesi, sui punti allo stesso contestati, non è stato sentito dalla Procura Federale, il che
integrerebbe una violazione del principio del contraddittorio.
Nel merito, rilevano che:
a) quanto alla mancata osservanza della Circolare n° 17 L.N.P., l’Avellino e il
Monachesi avrebbero posto in vendita il giorno stesso della gara i biglietti già
restituiti dal Napoli a seguito di espressa autorizzazione dello stesso Questore di
Avellino, Dott. Papa;
b) quanto all’asserita vendita dei biglietti con impresso il timbro “Tribuna Terminio” al
prezzo maggiorato di _ 20 rispetto a quello originario di 13 _ , furono venduti 5.678
biglietti al prezzo di _ 13 e tale quantitativo era il risultato della somma dei biglietti
resi dalla società Napoli e poi stampigliati con il timbro “Tribuna Terminio” e di
quelli venduti in prevendita, sul che la Società ha richiesto relativa attestazione alla
competente S.I.A.E.; c) quanto, infine, alla presenza negli spogliatoi del signor Monachesi, la stessa era
unicamente dovuta alla concitazione conseguente ai gravi incidenti avvenuti in
occasione della gara ed alla convinzione di contribuire a salvaguardare gli interessi
aziendali.
Concludevano i deferiti chiedendo, in via principale, di sospendere il giudizio, disponendo
l’interrogatorio del signor Stefano Monachesi sui punti contestati, per poi prosciogliere lo
stesso e la Società e, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima dell’ammonizione.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna del Monachesi alla sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 3 e la condanna alla
sanzione dell’ammenda di _ 10.000,00. La Procura chiedeva altresì la condanna alla
sanzione dell’ammenda di _ 10.000,00 per la Soc. Avellino.
E’ comparso altresì il rappresentante dei deferiti che ha illustrato i motivi della memoria
difensiva, richiamandosi alle conclusioni nella stessa formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva preliminarmente che nessuna
violazione del principio del contraddittorio appare configurabile, in quanto la Procura
Federale non è in alcun modo obbligata a sentire l’incolpato prima di far luogo al
deferimento, tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di
svolgere le proprie difese - e di essere ascoltati - davanti a questa Commissione in sede di
dibattimento. Possibilità alla quale il Monachesi ha rinunciato, non avendo partecipato di
persona all’udienza odierna.
Pertanto la richiesta dei deferiti di sospendere il giudizio per disporre l’interrogatorio del
signor Monachesi va respinta.
Quanto alla violazione della circolare n° 17 della L.N.P., ritiene la Commissione che non
sia meritevole di accoglimento la tesi difensiva secondo cui la vendita dei biglietti ai
sostenitori del Napoli, nel giorno stesso della gara, sarebbe stata effettuata su sollecitazione
del Questore di Avellino, in quanto priva di adeguato riscontro probatorio.
Sono altresì criticabili, e duramente, le modalità con cui la Società Avellino ha effettuato la
vendita dei biglietti in questione, sia per quanto riguarda la stampigliatura “Tribuna
Terminio” apposta sui biglietti di Curva Nord, sia per quanto riguarda la contiguità delle
biglietterie dove è stata effettuata la vendita.
E’ infatti innegabile che la combinazione di questi fattori – l‘obbiettiva incertezza sul
prezzo dei biglietti e la vicinanza delle biglietterie– ha contribuito quanto meno a rendere la
situazione ancora più tesa.
Sotto questo profilo, il deferito appare responsabile di avere agito con superficialità, e di
non avere valutato con sufficiente ponderatezza le conseguenze di tale operato.
Quanto, infine, alla circostanza che il Monachesi si è presentato e intrattenuto negli
spogliatoi dello stadio, alla presenza delle squadre e degli ufficiali di gara, senza averne
titolo e anzi dichiarando qualifiche dirigenziali che non aveva, la responsabilità del deferito
non pare discutibile e quindi lo stesso è responsabile di aver violato l’art. 1 comma 1 del
C.G.S.
Sanzione equa appare pertanto quella di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Stefano Monachesi la sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 3 e dell’ammenda di _
15.000,00, e alla Soc. Avellino, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione
dell’ammenda di _ 15.000,00.
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