LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 205 DEL 16 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pasquale CASILLO – consulente di mercato Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 205 DEL 16 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Pasquale CASILLO – consulente di mercato Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento dell’8 ottobre 2003, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione:
- il signor Stefano Monachesi, socio di maggioranza della società Avellino per
violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche con riferimento all’art. 47 del
Regolamento L.N.P. e alla Circolare n° 17 del 10/9/03 L.N.P., per avere, in
occasione della gara Avellino-Napoli del 20/9/03, dato disposizione di mettere in
vendita, durante la medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, un
ingente quantitativo di biglietti destinati ai tifosi della squadra ospite; nonché per
avere, in occasione della gara suddetta, organizzato la vendita di circa 2.000 biglietti
del settore curva Nord con impresso il timbro “Tribuna Terminio” (biglietti venduti,
in locali adiacenti a quelli destinati alla vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti, al
prezzo di 20 _ fissato per l’anzidetto settore in luogo dell’originario prezzo di 13 _ ,
e facenti parte di un quantitativo invenduto di biglietti restituiti dalla soc. Napoli);
infine per essersi presentato al collaboratore dell’Ufficio Indagini designato per il
controllo della gara predetta quale dirigente della Soc. Avellino senza rivestire tale
qualità e per essersi introdotto e trattenuto senza titolo all’interno degli spogliatoi
prima della gara, allorquando in tali locali si trovavano le squadre e gli ufficiali di
gara;
- il signor Pasquale Casillo, consulente di mercato della soc. Avellino, per violazione
dell’art. 1, comma 1 C.G.S. per essersi introdotto e trattenuto senza titolo all’interno
degli spogliatoi prima della gara Avellino-Napoli, allorquando in tali locali si
trovavano le squadre e gli ufficiali di gara;
- la Soc. Avellino per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. a titolo di
responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo socio e al suo
collaboratore sopra indicati.
Alla riunione del 13/11/2003, questa Commissione, attese le conclusioni del Vice
Procuratore Federale, emetteva il seguente provvedimento:
“Visti gli atti del deferimento a carico di Monachesi Stefano, quale socio di maggioranza
della Soc. Avellino, e di Casillo Pasquale, quale consulente di mercato della Soc. Avellino,
per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, nonché della Soc. Avellino a titolo di
responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte a Monachesi e Casillo;
preso atto che all’odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l’affermazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Monachesi tre mesi diinibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e _
10.000,00 di ammenda, a Casillo mesi uno di inibizione a ricoprire cariche federali e a
rappresentare la Società in ambito federale e _ 2.500,00 di ammenda, alla Soc. Avellino la
sanzione di _ 12.500,00 di ammenda;
rilevato che con riguardo alla posizione di Casillo il Procuratore Federale, in sede di
richiesta formulata all’odierna riunione, ha invocato come titolo di responsabilità del
deferito la sua qualità di socio “indiretto” (in quanto effettivo titolare della partecipazione
azionaria formalmente intestata alla di lui consorte) e/o “dirigente di fatto” della Soc.
Avellino;
ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d’incolpazione posto che il
Casillo è stato invece deferito nella qualità di “consulente di mercato” della Soc. Avellino;
ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché
previa modifica dell’originaria contestazione sia assicurato il contraddittorio nei confronti
degli incolpati (oggi non comparsi dinnanzi a questa Commissione), con riguardo alla
nuova contestazione, siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del nuovo
titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all’esito, conseguentemente riformulato
l’atto di deferimento.
Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
Con provvedimento del 2/12/2003, la Procura Federale – previo stralcio della posizione del
sig. Stefano Monachesi - deferiva nuovamente a questa Commissione il sig Pasquale
Casillo, sempre nella veste di consulente di mercato qualificabile come collaboratore della
società ai sensi degli artt. 22 NOIF e 27 dello Statuto Federale, nonchè la soc. Avellino
contestando loro i medesimi addebiti di cui all’atto di deferimento dell’8/10/2003.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti facevano pervenire
duplice memoria difensiva nella quale rilevavano preliminarmente come il Casillo, in
ordine all’addebito allo stesso contestato, non fosse stato sentito né dalla Procura Federale
nè dall’Ufficio Indagini, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Eccepivano inoltre il difetto di giurisdizione della Commissione non potendo Casillo essere
considerato tesserato federale. Nel merito, rilevavano che la presenza negli spogliatoi del
signor Casillo era unicamente dovuta alla concitazione conseguente ai gravi incidenti
avvenuti in occasione della gara ed alla convinzione di poter dare il proprio contributo per
far sì che la situazione potesse tornare normale.
Concludevano i deferiti chiedendo, in via principale, di sospendere il giudizio, onde poter
far luogo all’interrogatorio del signor Casillo, per poi prosciogliere lo stesso e la Società; in
subordine, l’irrogazione della sanzione minima dell’ammonizione.
Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione a ciascuno, dell’ammenda di _
2.500,00.
Sono comparsi altresì il sig, Casillo, che ha reso spontanee dichiarazioni, ed il
rappresentante dei deferiti, il quale ha illustrato i motivi della memoria difensiva,
richiamandosi alle conclusioni nella stessa formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le difese dei deferiti, rileva preliminarmente
che nessuna violazione del principio del contraddittorio appare configurabile, in quanto la
Procura Federale non è in alcun modo obbligata a sentire l’incolpato prima di far luogo al
deferimento, tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di
svolgere le proprie difese - e di essere ascoltati - davanti a questa Commissione in sede didibattimento. Possibilità della quale il Casillo si è concretamente avvalso partecipando di
persona all’udienza odierna.
Pertanto la richiesta preliminare dei deferiti di sospendere il giudizio per disporre
l’interrogatorio del sig. Casillo va respinta.
E’ invece fondata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. Al riguardo si
osserva che alla scorsa udienza era emersa dall’esame degli atti e dalle conclusioni del Vice
Procuratore Federale l’ipotesi che il sig. Casillo, benché non censito come tesserato
F.I.G.C., potesse ricoprire la veste di socio della società Avellino e conseguentemente
essere assoggettato ai doveri ed alle responsabilità stabilite dalle Carte Federali per i
soggetti tesserati. Non essendo egli stato deferito in tale veste, la Commissione aveva però
disposto la restituzione degli atti alla Procura perché vagliasse la praticabilità di questo
diverso titolo di contestazione degli addebiti, esperisse le opportune indagini sull’assetto
societario e proprietario dell’Avellino e procedesse alla riformulazione del capo di
incolpazione.
Nel nuovo atto di deferimento 2/12/03 la Procura, premesso che “la eventuale qualità di
socio di fatto del Casillo, prospettata in sede di discussione dal rappresentante di questo
Ufficio, non appare di rapido accertamento, stante la pendenza al riguardo di indagini
penali”, ha ribadito il titolo originario di contestazione degli addebiti solo specificando
come il ruolo di consulente di mercato di Casillo debba essere qualificato come
“collaboratore” della società ai sensi degli artt. 22 N.O.I.F. e 27 dello Statuto Federale.
All’udienza odierna il Casillo ha ribadito di non essere tesserato federale, pur ammettendo,
allo stesso tempo, di essere l’effettivo proprietario, direttamente o per interposizione della
moglie, della soc. Avellino.
Stante questa situazione, la Commissione non può, nel presente procedimento, che
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo pacifico che il sig. Casillo, benché
legato da rapporto di collaborazione professionale con la società Avellino, non è tesserato
federale e non può quindi essere chiamato a rispondere dei propri comportamenti (nella
specie indebita presenza negli spogliatoi dello stadio di Avellino) dinanzi agli organi di
giustizia sportiva. Il richiamo della Procura agli artt. 22 N.O.I.F. (“sono collaboratori nella
gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o
comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e
rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”) e 27 dello Statuto
(secondo cui – comma 1 - sono tenuti all’osservanza delle norme federali coloro che
“svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella
qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti,
direttori sportivi o figure assimilabili”) è irrilevante, posto che in tanto il “collaboratore-consulente”
della società può essere ritenuto soggetto alla normativa federale in quanto
effettivamente tesserato (v. art. 27, comma 2 Statuto e artt. 36 e 37 N.O.I.F.). Neppure è
pertinente il riferimento al caso deciso da questa Commissione in data 13/3/00 (C.U. n.
357/00) concernente il sig, Franco Melotti, collaboratore della soc. Torino, posto che in tale
fattispecie non era minimamente in discussione lo status di tesserato dell’incolpato.
Si impone dunque declaratoria di non luogo a procedere, essendo precluso a questa
Commissione di giudicare ed eventualmente sanzionare il sig. Casillo (sulla base di quanto
dallo stesso dichiarato alla riunione odierna) nella diversa veste di socio, dirigente di fatto o
proprietario effettivo della soc. Avellino: ciò infatti (difettando del resto qualsiasi richiesta
in tal senso della Procura) comporterebbe una inammissibile modifica ex officio del capo di
incolpazione con violazione del principio del contraddittorio. Difettando la responsabilità personale del Casillo viene conseguentemente meno anche la
possibilità di sanzionare – in base al “tipo” di responsabilità (oggettiva) contestata nel
presente atto di deferimento - la società Avellino.
Il dispositivo
La commissione Disciplinare dichiara non luogo a procedere nei confronti del Sig. Pasquale
Casillo e delibera di prosciogliere la Soc. Avellino.
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