LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 205 DEL 16 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pasquale CASILLO – consulente di mercato Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 205 DEL 16 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pasquale CASILLO – consulente di mercato Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento dell’8 ottobre 2003, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: - il signor Stefano Monachesi, socio di maggioranza della società Avellino per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche con riferimento all’art. 47 del Regolamento L.N.P. e alla Circolare n° 17 del 10/9/03 L.N.P., per avere, in occasione della gara Avellino-Napoli del 20/9/03, dato disposizione di mettere in vendita, durante la medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, un ingente quantitativo di biglietti destinati ai tifosi della squadra ospite; nonché per avere, in occasione della gara suddetta, organizzato la vendita di circa 2.000 biglietti del settore curva Nord con impresso il timbro “Tribuna Terminio” (biglietti venduti, in locali adiacenti a quelli destinati alla vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti, al prezzo di 20 _ fissato per l’anzidetto settore in luogo dell’originario prezzo di 13 _ , e facenti parte di un quantitativo invenduto di biglietti restituiti dalla soc. Napoli); infine per essersi presentato al collaboratore dell’Ufficio Indagini designato per il controllo della gara predetta quale dirigente della Soc. Avellino senza rivestire tale qualità e per essersi introdotto e trattenuto senza titolo all’interno degli spogliatoi prima della gara, allorquando in tali locali si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara; - il signor Pasquale Casillo, consulente di mercato della soc. Avellino, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. per essersi introdotto e trattenuto senza titolo all’interno degli spogliatoi prima della gara Avellino-Napoli, allorquando in tali locali si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara; - la Soc. Avellino per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo socio e al suo collaboratore sopra indicati. Alla riunione del 13/11/2003, questa Commissione, attese le conclusioni del Vice Procuratore Federale, emetteva il seguente provvedimento: “Visti gli atti del deferimento a carico di Monachesi Stefano, quale socio di maggioranza della Soc. Avellino, e di Casillo Pasquale, quale consulente di mercato della Soc. Avellino, per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, nonché della Soc. Avellino a titolo di responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte a Monachesi e Casillo; preso atto che all’odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Monachesi tre mesi diinibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e _ 10.000,00 di ammenda, a Casillo mesi uno di inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e _ 2.500,00 di ammenda, alla Soc. Avellino la sanzione di _ 12.500,00 di ammenda; rilevato che con riguardo alla posizione di Casillo il Procuratore Federale, in sede di richiesta formulata all’odierna riunione, ha invocato come titolo di responsabilità del deferito la sua qualità di socio “indiretto” (in quanto effettivo titolare della partecipazione azionaria formalmente intestata alla di lui consorte) e/o “dirigente di fatto” della Soc. Avellino; ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d’incolpazione posto che il Casillo è stato invece deferito nella qualità di “consulente di mercato” della Soc. Avellino; ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché previa modifica dell’originaria contestazione sia assicurato il contraddittorio nei confronti degli incolpati (oggi non comparsi dinnanzi a questa Commissione), con riguardo alla nuova contestazione, siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del nuovo titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all’esito, conseguentemente riformulato l’atto di deferimento. Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale. Con provvedimento del 2/12/2003, la Procura Federale – previo stralcio della posizione del sig. Stefano Monachesi - deferiva nuovamente a questa Commissione il sig Pasquale Casillo, sempre nella veste di consulente di mercato qualificabile come collaboratore della società ai sensi degli artt. 22 NOIF e 27 dello Statuto Federale, nonchè la soc. Avellino contestando loro i medesimi addebiti di cui all’atto di deferimento dell’8/10/2003. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti facevano pervenire duplice memoria difensiva nella quale rilevavano preliminarmente come il Casillo, in ordine all’addebito allo stesso contestato, non fosse stato sentito né dalla Procura Federale nè dall’Ufficio Indagini, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Eccepivano inoltre il difetto di giurisdizione della Commissione non potendo Casillo essere considerato tesserato federale. Nel merito, rilevavano che la presenza negli spogliatoi del signor Casillo era unicamente dovuta alla concitazione conseguente ai gravi incidenti avvenuti in occasione della gara ed alla convinzione di poter dare il proprio contributo per far sì che la situazione potesse tornare normale. Concludevano i deferiti chiedendo, in via principale, di sospendere il giudizio, onde poter far luogo all’interrogatorio del signor Casillo, per poi prosciogliere lo stesso e la Società; in subordine, l’irrogazione della sanzione minima dell’ammonizione. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione a ciascuno, dell’ammenda di _ 2.500,00. Sono comparsi altresì il sig, Casillo, che ha reso spontanee dichiarazioni, ed il rappresentante dei deferiti, il quale ha illustrato i motivi della memoria difensiva, richiamandosi alle conclusioni nella stessa formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le difese dei deferiti, rileva preliminarmente che nessuna violazione del principio del contraddittorio appare configurabile, in quanto la Procura Federale non è in alcun modo obbligata a sentire l’incolpato prima di far luogo al deferimento, tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di svolgere le proprie difese - e di essere ascoltati - davanti a questa Commissione in sede didibattimento. Possibilità della quale il Casillo si è concretamente avvalso partecipando di persona all’udienza odierna. Pertanto la richiesta preliminare dei deferiti di sospendere il giudizio per disporre l’interrogatorio del sig. Casillo va respinta. E’ invece fondata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. Al riguardo si osserva che alla scorsa udienza era emersa dall’esame degli atti e dalle conclusioni del Vice Procuratore Federale l’ipotesi che il sig. Casillo, benché non censito come tesserato F.I.G.C., potesse ricoprire la veste di socio della società Avellino e conseguentemente essere assoggettato ai doveri ed alle responsabilità stabilite dalle Carte Federali per i soggetti tesserati. Non essendo egli stato deferito in tale veste, la Commissione aveva però disposto la restituzione degli atti alla Procura perché vagliasse la praticabilità di questo diverso titolo di contestazione degli addebiti, esperisse le opportune indagini sull’assetto societario e proprietario dell’Avellino e procedesse alla riformulazione del capo di incolpazione. Nel nuovo atto di deferimento 2/12/03 la Procura, premesso che “la eventuale qualità di socio di fatto del Casillo, prospettata in sede di discussione dal rappresentante di questo Ufficio, non appare di rapido accertamento, stante la pendenza al riguardo di indagini penali”, ha ribadito il titolo originario di contestazione degli addebiti solo specificando come il ruolo di consulente di mercato di Casillo debba essere qualificato come “collaboratore” della società ai sensi degli artt. 22 N.O.I.F. e 27 dello Statuto Federale. All’udienza odierna il Casillo ha ribadito di non essere tesserato federale, pur ammettendo, allo stesso tempo, di essere l’effettivo proprietario, direttamente o per interposizione della moglie, della soc. Avellino. Stante questa situazione, la Commissione non può, nel presente procedimento, che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo pacifico che il sig. Casillo, benché legato da rapporto di collaborazione professionale con la società Avellino, non è tesserato federale e non può quindi essere chiamato a rispondere dei propri comportamenti (nella specie indebita presenza negli spogliatoi dello stadio di Avellino) dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Il richiamo della Procura agli artt. 22 N.O.I.F. (“sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”) e 27 dello Statuto (secondo cui – comma 1 - sono tenuti all’osservanza delle norme federali coloro che “svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili”) è irrilevante, posto che in tanto il “collaboratore-consulente” della società può essere ritenuto soggetto alla normativa federale in quanto effettivamente tesserato (v. art. 27, comma 2 Statuto e artt. 36 e 37 N.O.I.F.). Neppure è pertinente il riferimento al caso deciso da questa Commissione in data 13/3/00 (C.U. n. 357/00) concernente il sig, Franco Melotti, collaboratore della soc. Torino, posto che in tale fattispecie non era minimamente in discussione lo status di tesserato dell’incolpato. Si impone dunque declaratoria di non luogo a procedere, essendo precluso a questa Commissione di giudicare ed eventualmente sanzionare il sig. Casillo (sulla base di quanto dallo stesso dichiarato alla riunione odierna) nella diversa veste di socio, dirigente di fatto o proprietario effettivo della soc. Avellino: ciò infatti (difettando del resto qualsiasi richiesta in tal senso della Procura) comporterebbe una inammissibile modifica ex officio del capo di incolpazione con violazione del principio del contraddittorio. Difettando la responsabilità personale del Casillo viene conseguentemente meno anche la possibilità di sanzionare – in base al “tipo” di responsabilità (oggettiva) contestata nel presente atto di deferimento - la società Avellino. Il dispositivo La commissione Disciplinare dichiara non luogo a procedere nei confronti del Sig. Pasquale Casillo e delibera di prosciogliere la Soc. Avellino.
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