LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alessandro GAUCCI – Amministratore Delegato Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Lazio-Perugia del 23/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alessandro GAUCCI – Amministratore Delegato Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Lazio-Perugia del 23/11/03). Il procedimento Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Alessandro Gaucci, amministratore delegato della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che operano nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio amministratore delegato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato una memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni del Gaucci non avrebbero valenza offensiva e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica, poiché consisterebbero in rilievi critici all’operato dell’arbitro, e che si sarebbe trattato di unareazione istintiva ed irosa in relazione a torti subiti. Si osserva, inoltre, che, in ogni caso, il comportamento dell’incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per 1 mese per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Perugia. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 24/11/2003 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (“c’è malafede” e “gli arbitri stanno compiendo un delitto perfetto”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza dell’operato di persone che operano nell’ambito federale. Non rileva la circostanza che tali affermazioni siano state fatte a seguito di presunti torti subiti, in quanto comunque i tesserati sono tenuti ad osservare il principio di correttezza sancito dall’art. 1 del C.G.S. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ad Alessandro Gaucci e di € 3.000,00 alla Soc. Perugia.
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