LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 24/11/03). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 27/10/03). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 10/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 24/11/03). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 27/10/03). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 10/12/03). I procedimenti Con un primo provvedimento del 24/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione ell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell’art. 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con un secondo provvedimento del 3/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell’art. 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con un terzo provvedimento del 10/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con riferimento al primo procedimento, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione con gli altri procedimenti che hanno ad oggetto fatti similari, si rileva che le dichiarazioni del Gaucci rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica, poiché sarebbero state svolte con frasi ingiuriose o calunniose. Inoltre, si nega che alcune frasi siano state effettivamente pronunciate. Infine, si osserva che, comunque, il comportamento dell’incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori. Con riferimento al secondo procedimento, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione con gli altri procedimenti che hanno ad oggetto fatti similari, si rileva che le dichiarazioni del Gaucci sarebbero state pronunciate in uno stato d’ira determinato dalla convinzione di aver subito un torto e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. Si osserva, inoltre, che, comunque, il comportamento dell’incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori. Con riferimento al terzo procedimento, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione con gli altri procedimenti che hanno ad oggetto fatti similari, si rileva che le dichiarazioni del Gaucci sarebbero state pronunciate in uno stato d’ira determinato dalla convinzione di aver subito un torto e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. Si osserva, inoltre, che, comunque, il comportamento dell’incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizioneper 8 mesi per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al primo procedimento, alla sanzione dell’inibizione per 1 mese per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al secondo deferimento, nonché alla sanzione dell’inibizione per 6 mesi per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 20.000 per la Soc. Perugia in relazione al terzo deferimento. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione, dispone la riunione dei tre procedimenti, attesa la loro connessione soggettiva. Nel merito, esaminati gli atti e sentite le parti, la Commissione rileva che, con riferimento al primo procedimento, che le dichiarazioni del Gaucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport” e “La Gazzetta dello Sport” del 24/11/2003, nonché nel comunicato ANSA del 24/11/2003 sono censurabili (tra le altre, “l’arbitro è un incapace e in malafede. C’è un complotto, vogliono il Perugia in serie B”, “gli arbitri pilotati non devono esserci”, gli arbitri danneggiano le squadre medio-piccole”). Con riferimento al secondo procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci rese nel corso della trasmissione televisiva “Il processo del lunedì” del 27/10/2003 sono censurabili (tra le altre, “quale è il motivo per cui il Siena ogni volta che fa una partita deve avere sempre favori arbitrali con noi, con il Lecce, con altre squadre?” e “qualcuno ha detto che dietro il Siena c’è il Monte dei Paschi, qualcuno ha detto Braschi”). Con riferimento al terzo procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 10/12/2003 sono censurabili (tra le altre, “siamo di fronte a una vera e propria persecuzione”, “vogliono far retrocedere il Perugia in B. Vogliono impedire al Catania di salire in A. E non vogliono la Sambenedettese in B”, “è una vendetta: vogliono farci pagare la vicenda Catania”, “ci stanno sparando da tutte le posizioni”, “si potrebbe prefigurare il reato di truffa sportiva. Di fronte alla malafede e ai torti palesi non esiste altra spiegazione”, “conosco i trucchi e trucchetti che si usano per danneggiare una squadra”). Le affermazioni fatte dall’incolpato travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di soggetti che operano nell’ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato. A nulla vale affermare che alcune frasi non sarebbero state pronunziate, poiché l’interessato non ha provveduto ad effettuare la smentita nei termini e nei modi termini di legge. Ugualmente, non rileva la circostanza che tali affermazioni siano state fatte a seguito di presunti torti subiti, in quanto comunque i tesserati sono tenuti ad osservare il principio di correttezza sancito dall’art. 1 del C.G.S. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto, da una parte, del fatto che i comportamenti dei presenti procedimenti sono distinti tra loro (in quanto relativi a gare e fati diversi) e, quindi, che essi devono essere valutati autonomamente, e, dall’altra, della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: a) in relazione al primo deferimento, inibizione per 4 mesi e ammenda di € 10.00,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Perugia; b) in relazione al secondo deferimento, inibizione per 15 giorni e ammenda di € 2.500,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Perugia; c) in relazione al terzo deferimento, inibizione per 3 mesi e ammenda di € 8.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 8.000,00 alla Soc. Perugia.
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