LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Guido ANGELOZZI – Direttore Sportivo Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3; Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Guido ANGELOZZI – Direttore Sportivo Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e
art. 4 comma 3;
Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Livorno-Catania del 7/12/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 9/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Guido Angelozzi, Direttore sportivo della Soc. Catania, per violazione
dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere
espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione televisiva, giudizi lesivi
della reputazione di persone e organismi che operano nell’ambito federale, nonché la Soc.
Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha presentato una
memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni dell’Angelozzi rientrerebbero nella
sfera del diritto di critica e che, comunque, sarebbero state enfatizzate dal giornalista che le
ha riportate. Inoltre, si osserva che il comportamento dell’incolpato si sarebbe realizzato al
termine della gara e, dunque, in una situazione particolare. Conseguentemente, si chiede il
proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione
minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per 2 mesi per Angelozzi e di € 5.000,00 per la Soc. Catania.
È comparso altresì l’Angelozzi, il quale, dopo aver correttamente riconosciuto di aver
sbagliato nel rilasciare le dichiarazioni, ha illustrato ulteriormente i motivi esposti in
memoria, riportandosi alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni rese
dall’Angelozzi nel corso della trasmissione televisiva “Stadio 2 Sprint” del 7/12/2003 sono
censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (“è stata una partita pilotata”, “i collaboratori
dell’arbitro hanno sbandierato a senso unico”, “ce lo dicano che non vogliono il Catania in
serie B”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di
soggetti che operano nell’ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Angelozzi, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto anche della mancanza di
precedenti specifici per l’incolpato.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 15
giorni a Guido Angelozzi e di € 2.500,00 alla Soc. Catania.
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