LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 – C.U. n. 172 del 16/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 - C.U. n. 172 del 16/12/03). Il procedimento Con reclamo in data 14/12/03 la Soc. Genoa proponeva opposizione all’omologazione del risultato della gara Messina – Genoa del 7/12/03 (4-0) invocando l’irregolare posizione del calciatore della società ospitante Rezaei Rahman. Assumeva in sintesi la reclamante: a) che la deliberazione 4/3/03 del Consiglio Federale F.I.G.C. aveva disposto il divieto per le società di serie B e C1-C2 di tesserare per la stagione sportiva 2003/04 calciatori di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall’estero; b) che il suddetto Rezaei, cittadino iraniano, era stato inizialmente tesserato per la società Perugia in data 2/11/01 (con la formula della cessione temporanea di contratto) per una stagione sportiva (fino al 30/6/02); c) che il contratto era stato poi prorogato fino al 30/6/03, ma, non avendo la società perugina esercitato il diritto di riscatto (comunicazione diretta alla FIGC in data 24/6/03), il calciatore era tornato libero da vincoli contrattuali con società italiane, con conseguente automatico ripristino dell’originario rapporto con la società straniera cedente (l’iraniana Zob Ahan Isfahan), titolare di contratto fino al 30/6/04; d) che risolto consensualmente quest’ultimo rapporto il Rezaei era stato tesserato in data 30/8/03 per la società Messina (militante in serie B) in forza di contratto munito di visto di esecutività della L.N.P. in pari data; e) che tale tesseramento doveva considerarsi illegittimo in quanto a quella data (decaduto il tesseramento a titolo temporaneo con il Perugia e ripristinato il contratto con la società iraniana) Rezaei andava ritenuto calciatore straniero proveniente da paese non aderente alla U.E o alla E.E.E. e come tale soggetto al divieto di nuovo tesseramento sancito dalla citata delibera del Consiglio Federale 4/3/03; f) che era pertanto illegittimo, nullo, inesistente il suo tesseramento per la società Messina ed era di conseguenza irregolare la sua posizione nella gara Messina-Genoa del 7/12/03; g) che tale tesseramento contrastava inoltre con quanto disposto dalle Istruzioni Generali Esplicative allegate alla Delibera della Giunta Nazionale CONI in data 28/10/02 secondo cui qualora il contratto con lo sportivo professionista cessi prima della scadenza del permesso di soggiorno, vi è obbligo della società di chiedere la revoca di tale permesso, mentre lo sportivo ha l’onere di richiedere nuovo permesso di soggiorno per poter ottenere nuovo tesseramento con altra società: nella specie era stato dunque illegittimamente consentito ilnuovo tesseramento del Rezaei con la società Messina in difetto di nuova richiesta di permesso di soggiorno; h) che era irrilevante il fatto che la federazione iraniana non avesse richiesto, dopo il 30/6/03, a quella italiana il transfer del calciatore per il suo rientro in Iran, essendo tale adempimento (previsto peraltro solo dai regolamenti FIFA e UEFA) del tutto estraneo agli obblighi stabiliti dalla legislazione interna e dalla normativa CONI-FIGC in materia di ingresso di calciatori extracomunitari, la cui osservanza costituisce condizione indispensabile per la valida costituzione del vincolo. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che il Giudice Sportivo infliggesse alla società Messina, ai sensi dell’art. 12, comma 5 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il Genoa del 7/12/03 con il punteggio di 0-3. Con provvedimento in data 16/12/03 il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della Soc. Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo rilevando anzitutto che le limitazioni numeriche di tesseramento stabilite dalla delibera federale 4/3/03 non riguardavano i calciatori di paesi extracomunitari che a quella data risultavano già tesserati in Italia (come appunto il Rezaei) per società professionistiche. D’altra parte dopo la scadenza del contratto con la società Perugia (30/6/03) la federazione iraniana non aveva mai richiesto (ai sensi dell’art. 7 Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori) a quella italiana il certificato internazionale di trasferimento ai fini del tesseramento di Rezaei per un club professionistico iraniano: questi pertanto, al momento del suo tesseramento per la Soc. Messina (30/8/03), non poteva in alcun modo considerarsi calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. Neppure vi era stata nella specie, ad avviso del primo giudice, violazione della normativa italiana in materia di permesso di soggiorno atteso che, alla data del tesseramento con la Soc. Messina, a Rezaei era già stato rinnovato (in data 10/11/03) il permesso di soggiorno (con scadenza 30/8/04). A fronte di tale provvedimento dell’autorità statale di P.S., l’unica competente a decidere della regolarità della presenza di Rezaei sul territorio italiano, risultavano quindi irrilevanti e comunque non vincolanti le istruzioni contenute nella circolare 27/11/02 n. 394 dell’Ufficio Studi del CONI circa un presunto dovere delle società sportive di chiedere la revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza dello stesso, una volta terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista extracomunitario. Una diversa interpretazione finirebbe col vanificare la ratio della delibera federale 4/3/03 (adottata in epoca successiva alle cit. istruzioni) secondo cui i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia a quella data dovevano essere considerati come liberamente tesserabili per la stagione successiva da altra società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero (come appunto nel caso di Rezaei) in possesso di valido permesso di soggiorno e visto di ingresso. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione la Soc. Genoa la quale anzitutto censurava la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo del dato fondamentale attinente la nullità (art. 1418 c.c.) del contratto stipulato dalla Soc. Messina con il calciatore iraniano Rezaei in palese violazione della vigente normativa in materia di immigrazione (art. 40, comma 18 DPR 394/99) secondo cui l’autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportivi extracomunitari, non sono rinnovabili ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro non possono essere utilizzati per un diverso rapporto. Nella specie dunque l’originario permesso di soggiorno (avente scadenza 1/11/03) conseguito dal Rezaei all’epoca del tesseramento per la Soc. Perugia non avrebbe potuto essere rinnovato né utilizzato per il diverso contratto di lavoro stipulato con la Soc. Messina: doveva quindi considerarsi illegittimo il tesseramento 30/8/03 di Rezaei per quest’ultima società. Secondo la reclamante, d’altrocanto, il tesseramento de quo era avvenuto in contrasto anche con la normativa sportiva vigente atteso che, alla scadenza dell’originario contratto con la società umbra (30/6/03), Rezaei doveva essere considerato un calciatore extracomunitario estraneo alla Federazione italiana, proveniente da federazione non aderente alla U.E, o alla E.E.E. e pertanto avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della delibera del Consiglio Federale 4/3/03, una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto ed un nuovo permesso di soggiorno. Nella specie era invece intervenuto (in data 10/11/03) un mero rinnovo del permesso di soggiorno originario all’esito di una procedura assolutamente illegittima e come tale inidonea a consentire la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro ed il rilascio di un nuovo tesseramento per società diversa dal Perugia, mentre non poteva avere alcuna rilevanza la mancata richiesta del transfer internazionale da parte della Federazione Iraniana. Ribadiva quindi la reclamante la richiesta di irrogazione alla Soc. Messina della punizione sportiva della perdita della gara per irregolare posizione del calciatore Rezaei. Con memoria difensiva di replica la Soc. Messina eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo della Soc. Genoa, da un lato, perché sottoscritto da soggetto (direttore generale) non abilitato a rappresentare legalmente la società, dall’altro, perché non preceduto dal prescritto preannuncio ex art. 34, comma 1 C.G.S. Nel merito, rilevava l’assoluta infondatezza del reclamo posto che il contratto economico con Rezaei ed il relativo tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 erano intervenuti nel pieno rispetto della normativa federale e di quella statale. In ogni caso, rilevava la Soc. Messina come i regolamenti sportivi invocati dalla controparte confliggessero chiaramente con la normativa di rango superiore (DLGS 242/99, trattato CE, Costituzione italiana) in materia di non discriminazione ed integrazione sociale nei riguardi dei cittadini extracomunitari presenti in Italia, e non potessero quindi essere interpretati nel senso prospettato nei motivi di reclamo. Concludeva la Soc. Messina chiedendo a questa Commissione di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare il reclamo della Soc. Genoa. All’odierna riunione sono comparsi il difensore della società reclamante ed il rappresentante delle società Messina i quali hanno ribadito le conclusioni formulate nelle rispettive memorie. La Soc. Genoa, durante il dibattimento odierno, ha rilevato la “sconvenienza” di alcune espressioni utilizzate dalla resistente nella propria memoria difensiva, chiedendo a questa Commissione di censurare tale comportamento. I motivi della decisione Questa Commissione, relativamente alla richiesta di censura formulata dalla reclamante, non può che condividere l’auspicio dell’utilizzo di toni ed espressioni corrette e non offensive ad opera di tutte le parti, rilevando altresì l’estraneità della richiesta odierna rispetto all’oggetto del reclamo. Esaminati gli atti, in primo luogo la Commissione ritiene che sia infondata la prima delle eccezioni preliminari formulate dalla Soc. Messina. Ed invero, il soggetto che ha sottoscritto il reclamo della Soc. Genoa è infatti dotato, come confermato dal foglio di censimento e a seguito dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio d’Amministrazione della società di appartenenza (v. verbale del CdA in data 20/11/03 prodotto dalla reclamante), di rappresentare la società di fronte agli organi di giustizia sportiva. Relativamente alla seconda eccezione preliminare sollevata, questa Commissione ritiene la medesima fondata, alla luce di una interpretazione sistematica delle norme in tema di modalità di presentazione dei reclami innanzi agli organi di giustizia sportiva contenute nel C.G.S. In particolare, l’art. 34 C.G.S. deve considerarsi norma di carattere generale in tema di proposizione dei gravami, con la conseguenza che la previsione di cui al comma 1 – che fa obbligo di invio del preannuncio del reclamo entro il termine (perentorio) di tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare – deve essere rispettata, salvo espresse eccezioni, in tutti i procedimenti di impugnazione. La lettura dell’art. 32 C.G.S. che disciplina espressamente il procedimento di seconda istanza evidenzia come sul punto non sia presente alcuna previsione derogatoria, non potendo essa ricavarsi dall’assenza di un espresso richiamo. Tale obbligatorietà si ricava altresì dalla lettura dell’art. 29 comma 5 C.G.S. secondo il quale “i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34”. D’altro canto, la ratio della norma che fa obbligo di preannuncio in ogni ipotesi di impugnazione è logicamente individuabile nella necessità di offrire sia alla controparte che agli organi di Giustizia Sportiva l’effettiva possibilità di consapevolmente attivarsi, nel primo caso per l’esercizio del diritto di controdedurre ovvero di proporre a sua volta impugnazione, nel secondo caso per poter efficacemente svolgere le proprie funzioni. Per questi motivi, la Commissione dichiara improcedibile il presente procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 29 comma 9 e 34 comma 1 C.G.S.
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