LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. TREVISO avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Messina del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. TREVISO avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Treviso-Messina del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Treviso la
sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Treviso-Messina del 30/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca o la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei sostenitori non
si configurerebbe come “eccessivamente pericoloso” o di particolare gravità; in secondo
luogo, il lancio di pietre di piccole dimensioni non sarebbe stato comunque idoneo a recare
lesioni, non potendosi pertanto configurare come potenzialmente pericoloso; in terzo luogo,
la reclamante sostiene che gli sputi non sarebbero in realtà stati indirizzati all’assistente
dell’arbitro bensì ai giocatori avversari; la reclamante rileva poi la mancanza di prova certa
circa l’attribuibilità della condotta contestata ai sostenitori del Treviso; infine, la sanzione
irrogata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.
Per tali motivi, la Soc. Treviso chiede in via principale la revoca della sanzione irrogata dal
Giudice Sportivo e, in via subordinata, la sua riduzione.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara (tutto il secondo tempo), i
sostenitori della reclamante hanno bersagliato, raggiungendolo, un assistente con lancio di
oggetti e di sputi ed accompagnato tale condotta con espressioni ingiuriose.
Non v'è dubbio che il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante sia stato grave,
in considerazione delle modalità con le quali si è manifestato e, in particolare, della gravità
del lancio di oggetti (in particolare, una pietra), idoneo a creare gravi conseguenze
all'integrità fisica di persone presenti in campo.
Di nessun pregio appaiono essere le argomentazioni addotte dalla difesa in merito ai veri
“destinatari” degli sputi (i giocatori avversari e non l’assistente, non avendo quest’ultimo -
a detta della reclamante - adottato nel corso della gara alcuna decisione penalizzante per il
Treviso) e alla non riconducibilità di tali condotte ai tifosi del Treviso (essendo i fatti
avvenuti in un settore occupato, sempre a detta della reclamante, “anche dalla tifoseria
ospite” per ragioni di ordine pubblico).
Ai fini della determinazione della sanzione, questa Commissione – tenuto conto della
particolare gravità ed offensività delle condotte poste in essere, nonché della presenza di
precedenti specifici in capo alla reclamante (ancorché dalla stessa inspiegabilmente negati
nell’atto di gravame) – ritiene di aggravare ex art. 32 comma 3 C.G.S. il trattamento
sanzionatorio, aggiungendo alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo quella della diffida. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di irrogare, in aggiunta
all’ammenda di € 20.000,00, la sanzione della diffida; dispone l’incameramento della tassa.
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