LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 3 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SIENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 3 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. INTERNAZIONALE - Soc. SIENA Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’Assistente arbitrale relativamente alla condotta del calciatore Materazzi Marco; vista la relazione con relativi allegati redatta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini sulla medesima vicenda; rilevata in via preliminare la propria competenza a decidere sul fatto anche sulla scorta dei documenti pervenuti dall’Ufficio Indagini, trattandosi di risultanze ufficiali (art. 24 comma 2° CGS) che integrano quanto emerge dal rapporto dell’Assistente; osserva: dal complesso del materiale probatorio appaiono evidenti alcuni dati di fatto. 1) Il calciatore Marco Materazzi, dopo la conclusione della gara, colpiva con un pugno al viso il calciatore avversario Bruno Cirillo, nel tunnel di accesso all’area degli spogliatoi. Ciò risulta dalla precisa descrizione dell’assistente, secondo la quale il Materazzi “sferrava con violenza un pugno al volto del giocatore del Siena Cirillo Bruno”. L’episodio è confermato, seppure con divergenza di versioni su alcune modalità circostanziali, dallo stesso Materazzi, dai calciatori del Siena Mignani e Rossi, nonché dall’addetto alla sicurezza della Soc. Internazionale Di Stasi Rocco (le cui dichiarazioni sono state raccolte a verbale dal collaboratore dell’Ufficio Indagini). 2) L’atto violento compiuto da Materazzi cagionava gravi conseguenze all’avversario. In particolare, risulta dal certificato rilasciato nell’immediatezza dal medico sociale del Siena che Cirillo “presentava una vasta ferita lacero-contusa del labbro sinistro associata a sensazione di vertigine e nausea”. La gravità della lesione è confermata dalla circostanza riferita nella relazione dell’Ufficio Indagini circa l’accompagnamento con ambulanza di Cirillo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Ad ulteriore riscontro dell’emorragia provocata dal violento colpo inferto da Materazzi, il collaboratore dell’Ufficio Indagini dà atto che “la casacca della divisa (dell’Assistente arbitrale era) completamente imbrattata di sangue”. 3) La presenza di Materazzi non era autorizzata nel luogo ove è avvenuto l’episodio, in quanto il calciatore non era inserito nella distinta consegnata all’Arbitro. Va richiamato in proposito l’inequivoco contenuto della circolare n. 10 del 14 agosto 2003, inviata a tutte le Società della Lega Nazionale Professionisti, che individua come persone ammesse nel recinto di giuoco soltanto i tesserati elencati nella distinta di gara. Nessun valore scriminante può avere al riguardo quanto deliberato dal Consiglio della Lega Nazionale Professionisti, che ha prospettato l’opportunità di consentire l’accesso al campo di ulteriori cinque persone. In primo luogo, infatti, tale proposta non può considerarsi modificativa delle disposizioni in vigore fino a quando essanon sia stata recepita da specifica delibera – non intervenuta sino ad oggi – dei competenti organi federali. In secondo luogo, comunque, la proposta di una lista aggiuntiva di persone da autorizzare all’accesso al campo non fa riferimento a calciatori non elencati nella distinta di gara, bensì ad altri tesserati investiti di ruoli tecnici. Non risulta, per contro, provata, alla luce della documentazione agli atti una “provocazione” ad opera di Cirillo nella fase immediatamente precedente l’atto violento commesso da Materazzi. Infatti, una tale circostanza non emerge in alcun modo dal rapporto dell’Assistente arbitrale che costituisce, come noto, fonte privilegiata di prova, trattandosi di risultanza ufficiale. In secondo luogo, la stessa relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini dà atto che non è documentata in alcun modo la circostanza di un “inseguimento” da parte di Cirillo verso Materazzi, all’interno del tunnel verso gli spogliatoi e subito prima del pugno sferrato da Materazzi. Da ultimo, le risultanze testimoniali di parte sono assolutamente contrastanti, e quindi inidonee a fornire, in un senso o nell’altro, prova adeguata della circostanza. Da un lato Materazzi e Di Stasi riferiscono di frasi ingiuriose profferite da Cirillo contro Materazzi, quale antecedente immediato del pugno sferrato dal calciatore dell’Internazionale. Dall’altro lato i calciatori Mignani e Rossi riferiscono di un pugno sferrato improvvisamente da Materazzi senza che Cirillo avesse in alcun modo provocato l’avversario. In ogni caso è da rilevare che, quand’anche vi fosse stata da parte di Cirillo una qualche frase ingiuriosa nei confronti di Materazzi, questa sarebbe stata comunque già una reazione ad un iniziale e precedente comportamento provocatorio tenuto da Materazzi nel corso della gara. Infatti, lo stesso calciatore dell’Internazionale ha ammesso che, durante la sua permanenza a bordo campo aveva gridato ai suoi compagni di “attaccare a sinistra”, nella zona cioè presidiata da Cirillo: e non v’è dubbio che questo scorretto comportamento di Materazzi ha costituito il primo atto di una condotta antisportiva, conclusasi con modalità ben più gravi e censurabili con il pugno dato al volto dell’avversario, dopo la conclusione dell’incontro. Per tutte le ragioni sopra esposte appare, in conclusione, non rilevante ai fini della presente decisione un ulteriore approfondimento della circostanza in esame: non è quindi necessario alcun rinvio della presente delibera, in attesa di ulteriori eventuali dichiarazioni rese da persone non tesserate circa “comportamenti e frasi fra Materazzi e Cirillo”, secondo la segnalazione inviata dalla Soc. Internazionale al Capo dell’Ufficio Indagini. Così delineati i dati di fatto pacificamente dimostrati, è agevole rilevare la particolare gravità del gesto compiuto da Materazzi. Si è trattato di un atto di violenza gratuita, che ha costituito l’esito inqualificabile di una condotta antisportiva del calciatore già manifestatasi durante lo svolgimento dell’incontro nei confronti dell’avversario. Si è trattato di un gesto caratterizzato da un’oggettiva rilevante gravità delle conseguenze lesive dell’integrità fisica di Cirillo: questi ha subito una profonda lesione al volto, con conseguente forte perdita di sangue, tale da comportare addirittura un ricovero, sia pur temporaneo, del calciatore in ospedale. Si è trattato di un gesto che poteva cagionare conseguenze lesive ancora più serie, in considerazione sia della zona colpita sia delle modalità con le quali il colpo fu inferto. Curiosamente è lo stesso Materazzi a sottolineare nel suo verbale all’Ufficio Indagini che l’entità della ferita a Cirillo è dipesa, probabilmente, dal fatto che egli portava al dito due fedi di grosse dimensioni (circostanza confermata dal rappresentante dell’Ufficio Indagini). Proprio questo elemento, lungi dal costituire una sorta di “spiegazione” attenuante la responsabilità, evidenzia l’oggettiva pericolosità del gesto compiuto e ne rimarca la sua gravità. L’atto violento è stato commesso da Materazzi a fine gara, al di fuori quindi del contesto agonistico, e quindi senza neppure la “giustificazione” dello stress psicofisico da parte di chi sia diretto protagonista dell’incontro. Infine, tutto il comportamento censurabile di Materazzi è avvenuto in un ambito di tempo e di spazio che, a norma di regolamento, era inibito al calciatore. Come è già stato ricordato in precedenza sulla base di disposizioni chiare e precise, Materazzi non avrebbe potuto e dovuto rimanere ai bordi del campo durante l’incontro, oltre a tutto disturbando con atti provocatori lo svolgimento del giuoco, e non avrebbe potuto e dovuto conseguentemente trovarsi nel tunnel di accesso verso gli spogliatoi. Quanto al tipo e alla misura della sanzione, va osservato innanzitutto che occorre applicare a Materazzi la squalifica a tempo determinato, prevista dall’art. 14 1° comma lett. G) CGS. La gravità del gesto compiuto dal calciatore ed il concreto pericolo di una sua recidiva, reso evidente dalla assoluta mancanza di autocontrollo palesata da Materazzi nel caso in esame, comportano la necessità di una sospensione per qualsiasi gara ufficiale, e non soltanto per quelle relative al campionato di Serie A Tim, in occasione del quale Materazzi si è reso autore del grave gesto di violenza. Quanto alla durata della sospensione, appare misura adeguata all’entità del fatto, così come sottolineata in parte motiva, una squalifica sino al 29 marzo 2004, tenuto conto dell’unico dato in favore del calciatore, quale risultante dagli atti, e costituito dall’immediata sua percezione della gravità del gesto compiuto. Quanto alla Soc. Internazionale, essa va sanzionata per l’indebita presenza ai bordi del campo per tutto il corso della gara di Materazzi e di altre persone appartenenti allo staff societario, nonché per la conseguente indebita presenza dello stesso calciatore nel tunnel di accesso agli spogliatoi. Si tratta di infrazione che ha oggettivamente agevolato il grave comportamento del Materazzi. L’entità della sanzione va calcolata tenendo conto doverosamente della circostanza attenuante rappresentata dal fattivo comportamento del Presidente e di tutti i dirigenti della Società, subito dopo l’atto violento commesso da Materazzi, per riportare la calma, per evitare che l’episodio degenerasse, nonché dal responsabile comportamento degli stessi dirigenti che hanno subito stigmatizzato la condotta del proprio tesserato e presentato le proprie scuse alla Società avversaria. Appare in conclusione sanzione adeguata per l’infrazione, come sopra indicata, l’ammenda di € 5000,00. P.Q.M. delibera di : - squalificare il calciatore Materazzi Marco (Soc. Internazionale) sino al 29 marzo 2004; - infliggere alla Società Internazionale l’ammenda di € 5000,00.
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