LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi AGNOLIN – consigliere Soc.Verona: violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 18 /12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi AGNOLIN – consigliere Soc.Verona: violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 18 /12/03). Il procedimento Con provvedimento del 19 dicembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Agnolin, Consigliere della Soc. Verona, per violazione degli artt. 3, comma 1, 1 comma 1, 4 comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, violato i principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i tesserati della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sollevato dubbi sulla regolarità della gara, sulla procedura di designazione del direttore di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, nonché la Soc. Verona a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che i concetti espressi “non erano che dati di fatto oggettivamente riscontrabili”, e ciò con riferimento sia alla “sudditanza psicologica”, sia alla circostanza che la classe arbitrale dipenda a livello gestionale economico ed amministrativo dalla FIGC; sia alla circostanza che, nel dubbio, bisognerebbe assumere decisioni sempre più favorevoli al più debole, sia alla circostanza che i Signori Paparesta e Mattei avrebbero ricevuto incarichi in seno alla FIGC dopo essere stati arbitri. Si rileva altresì che dubbi sulla credibilità del calcio deriverebbero più dalcontesto globale dell’articolo, e quindi dalle dichiarazioni rese dagli altri intervistati, piuttosto che da quanto espresso dal Signor Agnolin. Infine si richiama l’assenza di “ogni pur minimo precedente disciplinare sia generico che specifico” al fine di evidenziare la reale intenzione espressa nell’intervista. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per l’Agnolin e di € 10.000,00 per la Soc. Verona. Sono comparsi altresì il deferito ed il difensore degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Il deferito, durante il dibattimento, ha manifestato il proprio rincrescimento per l’interpretazione data alle sue dichiarazioni, volte in realtà non ad offendere o accusare, quanto ad esprimere una critica “costruttiva” basata su elementi di fatto oggettivi ed incontrovertibili. Atteggiamento tenuto dall’Agnolin durante tutta la sua lunga carriera in ambito sportivo. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Sig. Agnolin riportate nell’articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 18 dicembre 2003, pag. 56, sono censurabili. Una delle affermazioni fatte dall’incolpato (“…la colpa è del potentato che oggi gestisce il calcio. La classe arbitrale non è indipendente né libera…”) tenuto conto del contenuto letterale e valutata sia nel suo complesso, sia nel contesto di riferimento, travalica il lecito diritto di critica, perché implicitamente adombra dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Agnolin, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici per l’incolpato, delle ragioni alla base delle dichiarazioni, della posizione e della qualifica dell’Agnolin nell’ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 con ammonizione a Luigi Agnolin e quella dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Verona.
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