LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. A.S. ROMA s.p.a: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. A.S. ROMA s.p.a: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 5 dicembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Roma per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale, pronunciato in data 18 settembre 2003, con cui la stessa società era condannata al pagamento a favore dell’Agente di calciatori Signor Moreno Roggi della somma di € 369.600,00 (trecentosessantanovemilaseicento) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.A.P. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Società deferita non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpata e la condanna per la stessa alla sanzione di € 500,00 I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto dalla Soc. Roma è censurabile: infatti, non solo la società incolpata non ha onorato (se non solo dopo l’atto di deferimento) quello che risulta essere un debito non controverso, ma, benché ritualmente informata dell’avvio della procedura arbitrale promossa dal Signor Moreno Roggi, non si è neppure peritata di costituirsi nella stessa, il che denota scarsa considerazione per la normativa federale nonché per il Collegio Arbitrale. Considerato quindi il contegno generale tenuto dall’incolpata, tenuto conto altresì dell’intervenuta esecuzione del lodo (come confermata da documentazione prodotta dalla deferita e dalla difesa dell’agente Moreno Roggi in data 4/2/2004), questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo . Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di condannare la Soc. Roma alla sanzione dell’ammenda di € 500,00.
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