LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. A.S. ROMA s.p.a: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Soc. A.S. ROMA s.p.a: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2
dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 5 dicembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione la Soc. Roma per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art.
11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per
l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione
al lodo arbitrale, pronunciato in data 18 settembre 2003, con cui la stessa società era
condannata al pagamento a favore dell’Agente di calciatori Signor Moreno Roggi della
somma di € 369.600,00 (trecentosessantanovemilaseicento) oltre interessi legali e spese di
costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.A.P. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Società deferita non ha
fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpata e la condanna per la stessa alla sanzione di
€ 500,00
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto
dalla Soc. Roma è censurabile: infatti, non solo la società incolpata non ha onorato (se non
solo dopo l’atto di deferimento) quello che risulta essere un debito non controverso, ma,
benché ritualmente informata dell’avvio della procedura arbitrale promossa dal Signor
Moreno Roggi, non si è neppure peritata di costituirsi nella stessa, il che denota scarsa
considerazione per la normativa federale nonché per il Collegio Arbitrale.
Considerato quindi il contegno generale tenuto dall’incolpata, tenuto conto altresì
dell’intervenuta esecuzione del lodo (come confermata da documentazione prodotta dalla
deferita e dalla difesa dell’agente Moreno Roggi in data 4/2/2004), questa Commissione
ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo . Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di condannare la Soc. Roma alla sanzione
dell’ammenda di € 500,00.
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