LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 10 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. MESSINA – Soc. LIVORNO del 30 gennaio 2004

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 10 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. MESSINA – Soc. LIVORNO del 30 gennaio 2004 Il Giudice Sportivo; vista la “riserva scritta” presentata in data 31 gennaio 2004 dalla Soc. Livorno con riferimento alla gara Messina-Livorno; lette le motivazioni presentate a sostegno dalla Soc. Livorno in data 6 febbraio 2004; osserva: con fax del 31 gennaio 2004 inviato a questo giudice sportivo e per conoscenza alla soc. Messina, la Soc. Livorno presentava (testualmente) “riserva scritta avverso regolarità, svolgimento, durata e termine gara Messina-Livorno del 30 gennaio 2004”. Nel fax si anticipava che sarebbero seguite le motivazioni, pervenute con il reclamo del 6 febbraio 2004: per effetto di tale riserva, il giudice sportivo sospendeva l’omologazione del risultato conseguito sul campo. La Società Livorno ha articolato i motivi di reclamo sotto un duplice profilo: l’asserita irregolare posizione del calciatore Rezaei Rahman, schierato dalla squadra avversaria in occasione della citata partita; la anticipata (di un minuto circa) conclusione della gara, ordinata dall’Arbitro rispetto al tempo di recupero stabilito dal medesimo direttore di gara. In via preliminare, questo Giudice ritiene che la “riserva scritta” inviata dal Livorno il 31 gennaio 2004 possa essere interpretata come “preannuncio di reclamo”, secondo la terminologia utilizzata dall’art. 24 CGS. E’ ben vero che lo stesso articolo 24 adotta il termine “riserva scritta” con specifico riferimento ad un’ipotesi particolare di reclamo, quella inerente eventuali irregolarità del campo di giuoco, mentre impiega la parola “reclamo” per tutti gli altri casi. Se evidente risulta, quindi, l’imprecisione terminologica contenuta nel fax del 31 gennaio, pare altrettanto evidente, alla luce del tenore complessivo di quella comunicazione, che la Soc. Livorno intendesse anticipare un suo reclamo. Deve quindi valere il principio generale, proprio di ogni ordinamento processuale, secondo cui va riguardata la sostanza degli atti processuali delle parti, al di là di errori terminologici, e sempre che siano state rispettate le modalità vincolanti ed i termini perentori di presentazione e notificazione degli atti stessi. Pertanto, il fax del 31 gennaio 2004 può intendersi come preannuncio di reclamo, tempestivamente inviato al Giudice Sportivo e comunicato alla Società controinteressata. Quanto al primo profilo di irregolarità, prospettato dalla Società Livorno, deve invece essere segnalato un diverso aspetto di inammissibilità del reclamo pervenuto il 6 febbraio 2004. Infatti, vi è una palese discordanza tra l’ambito contenutistico del preannuncio di reclamo, sopra menzionato, ed il contenuto dei motivi di reclamo. Come è stato già ricordato, la cosiddetta riserva del Livorno riguardava (testualmente) “regolarità, svolgimento, durata e termine gara Messina-Livorno del 30 gennaio 2004”. Appare fuor di dubbio che una tale dizione richiamava, in via esclusiva, la fattispecie di reclamo prevista dall’art. 24 commi 3, 4 e 5 CGS, che per l’appunto attiene alla regolarità dello svolgimento delle gare. Certamente il contenuto della riserva scritta non poteva, dato il tenore testuale delle parole usate dalla società reclamante, ricollegarsi alla diversa fattispecie, separatamente disciplinata, prevista dai commi 8 e 9 dell’art. 24 CGS, relativa alla posizione irregolare dei calciatori. Risulta pertanto una oggettiva discordanza tra il contenuto della riserva ed il contenuto dei motivi di reclamo, per la parte relativa alla posizione del calciatore Rezaei, con l’ovvia conseguenza sul piano procedimentale che quei motivi non risultano essere stati preceduti dal doveroso preannuncio. Ciò costituisce, pertanto, causa di inammissibilità del reclamo della Società Livorno, per questa parte. In ogni caso, quand’anche si dovesse ritenere insussistente la causa di inammissibilità, il reclamo della Soc. Livorno è infondato nel merito e va quindi respinto. La reclamante ha riproposto la questione già sollevata dalla Soc. Genoa, relativamente all’asserita irregolarità del tesseramento del Rezaei da parte della Soc. Messina. Si riporta qui di seguito integralmente il contenuto della delibera pronunciata da questo giudice sportivo, a seguito del reclamo della Soc. Genoa, sul C.U. 172 del 16.12.2003, poiché le argomentazioni esposte in quell’occasione sono perfettamente riproducibili per rispondere ai motivi di reclamo presentati dalla Soc. Livorno: “l’esame della documentazione inerente il tesseramento del calciatore Rezaei, alla luce della normativa di riferimento, rende palese, ad avviso di questo Giudice, la regolarità della posizione del tesserato e quindi la sua legittimazione a partecipare alla gara sopra indicata. Con delibera pubblicata sul C.U. 133/A il 4 marzo 2003 il Consiglio Federale deliberava che, in riferimento alla stagione sportiva 2003-2004, le Società di Serie B non avrebbero potuto tesserare calciatori extracomunitari provenienti dall’estero, mentre le limitazioni numeriche di tesseramento non riguardavano i calciatori cittadini di Paesi extracomunitari, già tesserati in Italia per società professionistiche alla data, per l’appunto, del 4 marzo 2003. Senza alcun dubbio il calciatore Rezaei rientra nel campo di applicazione di tale disposizione, poiché, alla data del 4 marzo 2003, egli era regolarmente tesserato per la Soc. Perugia, e quindi nei suoi riguardi non può essere opposto alcun limite di tesseramento da parte di altra società professionistica italiana per la stagione sportiva 2003-2004. Del pari, non può certo considerarsi il Rezaei quale calciatore extracomunitario proveniente dall’estero, al momento del suo tesseramento per la Soc. Messina per la stagione 2003-2004. E’ vero che il contratto che legava il Rezaei al Perugia venne a termine il 30 giugno 2003 e il successivo contratto, e relativo tesseramento, per il Messina ebbe inizio il 30 agosto 2003. Ma, in tale intervallo di tempo, il Rezaei non fu legato da alcun vincolo di tesseramento per la Federazione calcio dell’Iran. Infatti, dispone l’art. 7 del regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei calciatori che condizione essenziale per un valido tesseramento presso una determinata Federazione nazionale, nel caso di calciatore proveniente da altra Federazione nazionale, è costituita dalla richiesta da parte della Federazione nazionale della società con la quale il calciatore desidera giocare del necessario certificato internazionale di trasferimento: certificato che deve essere richiesto alla Federazione Nazionale della società per la quale il calciatore stesso era precedentemente tesserato. i specifica, addirittura, che una Federazione nazionale la quale riceva un certificato internazionale da un’altra Federazione senza averlo richiesto, non deve tesserare per una delle proprie società il calciatore al quale si riferisce il certificato, se non dopo aver essa stessa fatto richiesta di un altro certificato alla Federazione di provenienza del calciatore. Ebbene, nel caso di specie, risulta dalla documentazione acquisita in copia presso i competenti uffici federali che la Federazione italiana, scaduto il contratto tra il Rezaei e il Perugia, ebbe a sollecitare la Federazione iraniana affinché quest’ultima richiedesse alla Federazione italiana il certificato internazionale di trasferimento in vista di un futuro tesseramento del Rezaei per un club professionistico affiliato alla Federazione iraniana. Tale richiesta non è mai stata avanzata dalla Federazione dell’Iran e conseguentemente il Rezaei non è stato legato da alcun vincolo di tesseramento presso tale Federazione in un momento successivo al 30 giugno 2003. Né tale conclusione può essere modificata dal fatto che, dopo il termine del 30 giugno 2003, il club iraniano Zobahan, con il quale Rezaei aveva stipulato sin dall’anno 2000 un contratto con scadenza 30 luglio 2004, fosse nella condizione giuridica di creditore della prestazione sportiva del calciatore. Infatti, è chiaro dal tenore del citato art. 7 Regolamento FIFA che un nuovo tesseramento del Rezaei presso la Federazione iraniana si sarebbe potuto perfezionare solo dopo la richiesta del transfer indirizzata dalla Federazione iraniana a quella italiana: richiesta mai avanzata. Ed, in ogni caso, alla data del 30 agosto 2003 – giorno del tesseramento del Rezaei per la Soc. Messina, il contratto tra il calciatore ed il club iraniano era già stato consensualmente risolto (in data 27 agosto 2003) come risulta dalla documentazione in atti. E’ quindi indubbio – alla luce di tutto quanto sin qui detto - che Rezaei non poteva essere considerato quale calciatore proveniente da Federazione estera extracomunitaria, al momento della richiesta di tesseramento depositata presso la Federazione italiana da parte della Soc. Messina. Dal complesso delle argomentazioni sopra sviluppate si ricava, in conclusione, che il Messina poteva regolarmente tesserare il calciatore Rezaei per la stagione sportiva 2003-2004, trattandosi di calciatore già tesserato per una società professionistica italiana alla data del 4 marzo 2003, e non trattandosi di calciatore extracomunitario proveniente dall’estero. Anche le ulteriori censure della reclamante circa l’irregolarità della posizione di tesseramento del Rezaei, che sarebbero conseguenti a inosservanza della normativa in materia di permesso di soggiorno e di visto, risultano non fondate. Infatti il Rezaei ottenne permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Perugia in data 2 novembre 2001 con validità sino al 1° novembre 2003. Successivamente egli ottenne dalla Questura di Messina il rinnovo del permesso di soggiorno in data 10.11.2003 con scadenza al 30.8.2004. Risulta, pertanto, che al momento della richiesta di tesseramento per il Messina Calcio, Rezaei era titolare di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Risulta altresì che tale permesso di soggiorno gli era stato rinnovato dalle Autorità competenti prima della data di disputa della gara oggetto del presente reclamo. In altre parole, Rezaei era regolarmente sul territorio italiano, per provvedimento assunto dalle uniche Autorità legittimate ad adottarlo, sia quando venne depositata la richiesta di tesseramento per il Messina Calcio sia quando egli giocò la gara contro il Genoa. Deve pertanto ritenersi pienamente soddisfatta anche la clausola contenuta nel penultimo capoverso della delibera del Consiglio federale, più volte citata, del 4 marzo 2003 a proposito della possibilità di tesseramento per società professionistiche, per la stagione sportiva 2003-2004, di calciatori extracomunitari già tesserati in Italia (…… “fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”). Come già si è anticipato, la regolarità della posizione del Rezaei sul territorio italiano è stata riconosciuta dalla sola autorità legittimata a provvedere in materia, e cioè l’Autorità di pubblica sicurezza e non certo un qualsivoglia altro organo sportivo, CONI o federazione sportiva nazionale, o non sportivo. Non rilevante risulta pertanto il riferimento, sviluppato nei motivi di reclamo, circa una asserita irregolarità del tesseramento del Rezaei a fronte di disposizioni emanate dal CONI, e segnatamente contenute nella circolare n. 499 del 27.11.2002 dell’Ufficio Studi e Legislazione. In primo luogo è facile osservare che la stessa circolare si apre con una clausola di salvaguardia rispetto alle disposizioni statuite in materia dalle singole federazioni sportive nazionali: “Fermo restando quanto previsto dalle singole federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate in materia di tesseramento degli sportivi stranieri………”. In secondo luogo, la circolare non contiene un dettato normativo, ma semplicemente istruzioni generali esplicative, come risulta dalla stessa intitolazione della circolare. E quindi non si tratta di un regolamento in senso stretto, tale da poter rientrare nella formula contenuta nella delibera del Consiglio Federale sopra citata, laddove è “fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. In terzo luogo è pacifico che – come già detto – l’unica autorità legittimata a valutare la regolarità della presenza di un lavoratore extracomunitario sul territorio dello Stato è l’autorità statuale di Pubblica Sicurezza, che nel caso di specie – nella piena conoscenza della posizione della Rezaei – ha ritenuto regolare tale presenza con conseguente rinnovo del permesso di soggiorno. In conseguenza, le indicazioni contenute nella circolare dell’ufficio studi del CONI circa un presunto dovere delle società sportive di chiedere la revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza del permesso stesso, una volta terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista, non possono essere considerate vincolanti, ovviamente, nei confronti dell’Autorità statale e non possono nemmeno condurre ad un’interpretazione della delibera del Consiglio federale tale da vanificarne la portata. Se, infatti, le citate istruzioni fossero interpretate come vorrebbe la società reclamante, si arriverebbe ad un esito paradossale. Da una parte il Consiglio federale avrebbe eliminato ogni limitazione numerica al tesseramento per la stagione 2003-2004 per i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia alla data del 4 marzo 2003, e dall’altra parte avrebbe fatto rientrare per altra via una tal limitazione per la medesima categoria di calciatori, rendendo obbligatoria una procedura volta alla revoca del permesso di soggiorno in scadenza dopo il termine di validità del contratto di lavoro, così da costringere tali calciatori ad uscire dal territorio italiano ed assumere – in vista di un eventuale loro tesseramento per altra squadra professionistica italiana – lo status di calciatore extracomunitario proveniente dall’estero! E’ chiaro che una tale interpretazione non è razionalmente accettabile ed è altrettanto evidente che va salvaguardata la ratio della disciplina ispiratrice della delibera assunta dal Consiglio federale (tra l’altro successiva rispetto al momento nel quale vennero fornite dal CONI le citate esplicazioni): considerare i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia alla data del 4 marzo 2003 come liberamente tesserabili per la stagione successiva da altra società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero in possesso di regolare e valido visto di ingresso e permesso di soggiorno. Tali condizioni erano certamente sussistenti per il calciatore Rezaei, come sopra dimostrato, e quindi anche sotto tale profilo deve considerarsi provata la piena legittimazione del medesimo calciatore a disputare la gara Messina-Genoa del 7.12.2003”. Le motivazioni del reclamo presentato dalla Soc. Livorno non contengono elementi di novità rispetto alle argomentazioni già sviluppate nel ricorso presentato dalla Soc. Genoa, e conseguentemente quanto osservato da questo giudice a dimostrazione della regolare posizione del calciatore Rezaei, in quell’occasione, vale a dimostrare la regolare posizione del medesimo giocatore anche per la gara Messina-Livorno. Quanto sin qui detto rende, di evidenza, non rilevante il compimento di quell’attività istruttoria richiesta, in via subordinata, dalla Soc. Livorno nei suoi motivi di reclamo. In conclusione, pertanto, il reclamo del Livorno è infondato anche nel merito, per ciò che attiene alla posizione del Rezaei. Quanto all’ulteriore e diverso profilo lamentato dalla Soc. Livorno circa l’irregolare durata della gara, va ricordato che la regola 5 del regolamento del giuoco stabilisce che l’Arbitro deve “fungere da cronometrista e controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il tempo perduto per incidenti o per qualsiasi altra causa”. La reclamante sostiene che l’Arbitro non fece completare dalle squadre i quattro minuti di recupero da lui stabiliti, fischiando la fine della partita dopo che erano decorsi 3 minuti e cinque secondi. Va richiamata la norma contenuta nell’art. 24 comma 3 CGS, secondo la quale le censure sulla regolarità dello svolgimento delle gare non possono riguardare “fatti che investono decisioni di natura tecnica”: e la funzione di cronometrista certamente rientra nelle mansioni di natura tecnica dell’Arbitro. Quest’ultimo ha fornito, su richiesta di questo Giudice, uno specifico supplemento nel quale ha dato atto, testualmente “di aver fischiato la fine della gara quando il mio cronometro segnava il 49° , a seguito dei quattro minuti di recupero da me concessi”. Appare quindi evidente che questo motivo di reclamo è destituito di fondamento probatorio, non potendo essere considerata, a norma del Codice di Giustizia Sportiva, fonte di prova contraria alla risultanza ufficiale del rapporto arbitrale quanto riportato dagli organi di informazione o quanto risultante da riprese televisive, nella materia oggetto del reclamo. Vanno conseguentemente disattese, perché non rilevanti, le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Soc. reclamante. Va quindi dichiarata l’infondatezza del reclamo presentato dalla Soc. Livorno per quanto attiene alla durata di svolgimento della gara. In conclusione, la reiezione del reclamo presentato dalla Soc. Livorno comporta l’omologazione del risultato della gara quale conseguito sul campo. P.Q.M. respinge, per le ragioni esposte in motivazione, il reclamo presentato dalla Soc. Livorno, con conseguente omologazione del risultato della gara quale conseguito sul campo: Messina-Livorno 2-1.
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