LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 10 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. TREVISO – Soc. VERONA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 10 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. TREVISO – Soc. VERONA Il Giudice Sportivo; rilevato dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che: - al 36° del primo tempo, a giuoco in svolgimento, veniva lanciato dalla curva dei sostenitori del Treviso un petardo che scoppiava, in modo assordante, nell’area di rigore del Treviso, vicino al portiere. Quest’ultimo si accasciava a terra stordito. L’Arbitro interrompeva immediatamente il giuoco per consentire l’intervento dei sanitari. La sospensione della gara si protraeva per quattro minuti, sino a che il calciatore del Treviso, riavutosi, poteva partecipare nuovamente all’incontro. L’atleta rimaneva in campo sino al termine, senza accusare – secondo quanto risulta dagli atti ufficiali – ulteriori problemi. Il responsabile del gesto violento veniva nell’immediatezza fermato dalle Forze di polizia grazie alla collaborazione degli stessi sostenitori del Treviso, presenti in quella curva, che consegnavano l’autore del lancio ai poliziotti, i quali a loro volta lo conducevano fuori dell’impianto sportivo. Osserva: il gesto compiuto dal sostenitore del Treviso ha assunto carattere di particolare gravità, perché ha costituito un concreto pericolo per l’incolumità del portiere della propria squadra, il quale perdeva i sensi a causa della rumorosa deflagrazione del petardo vicino alui. Solo una fortunata casualità ha voluto che l’episodio non producesse effetti ancora più rilevanti, senza dimenticare, comunque, che il calciatore ha avuto bisogno di una prolungata assistenza sanitaria sul terreno di giuoco e, secondo quanto è risultato da tutti gli organi di informazione, ha dovuto sottoporsi ad ulteriori controlli medici specialistici in ospedale, dopo la conclusione della partita, onde verificare se lo scoppio del petardo avesse cagionato specifiche lesioni all’apparato uditivo. Non vi è alcun dubbio – anche alla luce dei criteri sanzionatori applicati in passato per situazioni analoghe – che un tal gesto debba comportare conseguenze severe sul piano sanzionatorio, a carico della società, a titolo di responsabilità oggettiva. In particolare, sanzione adeguata sarebbe la squalifica del campo, valutata anche la recidiva della Società, di recente punita con l’ammenda di € 20.000,00 e la diffida, a seguito del ripetuto lancio di pietre, di piccole dimensioni, e di sputi contro un assistente (C.U. n. 227 del 29 gennaio 2004). Va peraltro considerata, nel caso di specie, una circostanza di positivo contenuto, tale da ridurre il peso della responsabilità oggettiva. Il riferimento riguarda, come è ovvio, l’apprezzabile reazione di altri sostenitori della Soc. Treviso i quali, presenti nella stessa curva, hanno immediatamente individuato il responsabile del gesto violento e lo hanno consegnato alla Forze di polizia, così come risulta dalla stessa relazione dell’Ufficio Indagini. Tale condotta è indicativa di una concreta, encomiabile dissociazione da parte di quel gruppo di sostenitori del Treviso rispetto alla grave condotta violenta realizzata da un altro sostenitore. Questa reazione, concretizzatasi in un rilevante contributo fornito alle Forze di polizia per l’individuazione e l’arresto del colpevole, va doverosamente sottolineata e di essa si deve tener concretamente conto, come comportamento che controbilancia, in positivo, la condotta negativa di un sostenitore violento della medesima squadra. Così come il regolamento di disciplina impone di addebitare alla Società, a titolo di responsabilità oggettiva, i comportamenti violenti dei propri sostenitori, esso consente di far operare, in senso scriminante o quantomeno di attenuazione della stessa responsabilità oggettiva, tutti quei comportamenti positivi che aiutino a prevenire il compimento di atti violenti o consentano l’identificazione e la punizione degli autori di simili atti (v. in particolare la disciplina contenuta nell’art. 11 comma 6 CGS). Per le sopra esposte ragioni, appare quindi equo stabilire a carico della Società Treviso, anziché una squalifica del campo, una sanzione pecuniaria, da determinarsi nella misura di € 25.000,00. Alla sanzione economica va aggiunta la diffida, come specifica conseguenza sanzionatoria rispetto al ripetersi di atti violenti da parte di propri sostenitori. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Treviso, per quanto riportato in motivazione, l’ammenda di € 25.000,00 con diffida.
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