LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sean SOGLIANO (gara Ancona-Lecce dell’1/2/04 – C.U. n. 235 del 3/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sean SOGLIANO (gara Ancona-Lecce
dell’1/2/04 - C.U. n. 235 del 3/2/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sean
Sogliano, tesserato per la Soc. Ancona, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Ancona-Lecce del
1/2/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il Sogliano si sarebbe limitato a colpire leggermente,
in azione di giuoco, il volto dell’avversario con una mano e che il direttore di gara non
avrebbe accertato direttamente la dinamica del fatto, ma dietro segnalazione dell’assistente:
ne deriverebbe che non può desumersi alcuna certezza in ordine alla dinamica del fallo e
che quest’ultima non sarebbe esattamente accertabile se non attraverso l’esame delle riprese
televisive. Di conseguenza, si chiede che, derubricata la condotta da violenta a scorretta, la
sanzione venga ridotta ad una giornata di squalifica.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che,
nel caso in questione, non sussistono i presupposti per l’utilizzazione di riprese televisive aisensi dell’art. 31 del C.G.S., in quanto la condotta si è realizzata durante una fase di gioco e
sotto il controllo degli ufficiali di gara.
Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il Sogliano è stato espulso per avere colpito con una gomitata
un avversario, facendolo cadere a terra.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della
pericolosità dell'atto.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto
riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova.
Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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