LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Carmine GAUTIERI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Avellino-Atalanta del 6/1/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Carmine GAUTIERI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 e art. 3
comma 1 C.G.S.;
Soc. ATALANTA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Avellino-Atalanta del 6/1/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 24/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Carmine Gautieri, tesserato per la Soc. Atalanta, per violazione dell'art.
dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Atalanta per violazione dell'art. 2,
comma 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il deferimento, così per come
formulato, sarebbe improprio per la parte che prevede il rinvio ai sensi dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., trattandosi non di dichiarazioni di carattere lesivo, bensì di dichiarazioni rese
con superficialità, tali da essere inquadrate come violazione dell’art. 1. Inoltre, si osserva
che le dichiarazioni sarebbero state rilasciate in tono scherzoso, come risulterebbe dalla
circostanza che in una seconda intervista l’incolpato avrebbe chiarito il proprio pensiero.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara per il Gautieri e a quella dell’ammenda di _
10.000,00 per la Soc. Atalanta.
È comparso altresì il rappresentante della Società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente
i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in
subordine, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gautieri
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Repubblica” del 8/01/2004 sono
censurabili.
Nel corso della intervista, l’incolpato racconta, addirittura vantandosene, di aver ingannato
gli ufficiali di gara e gli avversari con il proprio comportamento (in una occasione,
scavando una buca in prossimità del dischetto del calcio di rigore e, in altra occasione,
cancellando il gesso dal dischetto, in ambedue i casi immediatamente prima che
l’avversario calciasse il pallone).
Si tratta di un comportamento in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S. (e non, invece,
con l’art. 3, comma 1, del C.G.S.), che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in
ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gautieri, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto, quanto al Gautieri, della
plateale rivendicazione pubblica di un gesto di intrinseca slealtà sportiva, rivendicazione
che risulta ancor più grave del gesto stesso, siccome connotata da evidente iattanza, e,
quanto alla Soc. Atalanta, del positivo atteggiamento di riprovazione manifestato in udienza
nei confronti del comportamento tenuto dal proprio tesserato.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammenda di _
10.000,00 a Carmine Gautieri e quella della ammonizione alla Soc. Atalanta.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Carmine GAUTIERI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Avellino-Atalanta del 6/1/04)."