LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola PAGANI (gara Pescara-Cagliari dell’8/2/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola PAGANI (gara Pescara-Cagliari dell’8/2/04 - C.U. n. 246 del 10/2/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Nicola Pagani, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Pescara-Cagliari dell’8/2/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il Pagani non avrebbe colpito con un pugno l’avversario (essendosi trattato, a detta della reclamante, di un contatto fortuito ed involontario) e che l’episodio non sarebbe avvenuto a gioco fermo (bensì durante una fase di gioco). Si sarebbe trattato, in altri termini, di una erronea interpretazione dell’episodio da parte dell’assistente dell’arbitro. In via istruttoria, la reclamante chiede l’ammissione, ex art. 31, lettera a4) C.G.S., della prova televisiva. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che, nel caso in questione, non sussistono i presupposti per l’utilizzazione di riprese televisive ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., in quanto, fermo restando che la condotta (circostanza non contestata dalla reclamante) è stata dal Pagani posta in essere, non può la prova televisiva essere utilizzata per valutare l’intenzionalità o meno del fatto, la sua intensità, la sua pericolosità etc.. Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Pagani è sanzionato per avere colpito con un pugno un avversario, a gioco fermo. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della pericolosità dell'atto. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non possono trovare accoglimento in quanto in palese contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova. Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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