LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 27 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca GRAVA e avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana-Palermo del 22/2/04 – C.U. n. 261 del 24/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 27 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e
l’ammenda di € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca GRAVA e
avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana-Palermo del
22/2/04 - C.U. n. 261 del 24/2/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento del 24/2/2004 cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere
alla Soc. Ternana l’ammenda di € 7.500,00 per i comportamenti antiregolamentari posti in
essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Ternana-Palermo del 22/2/04 (cori
offensivi per i calciatori avversari; lanci di fumogeni sul terreno di giuoco; reciproco lancio
di sputi e oggetti con i sostenitori avversari; sottrazione ai medesimi di uno striscione;
rilancio verso costoro di due fumogeni accesi), proponeva tempestivo reclamo la società
osservando: a) che nulla poteva esserle addebitato per la sottrazione dello striscione
(lasciato incustodito) dei tifosi ospiti; b) che non vi era stato alcuno scambio di sputi con la
tifoseria avversaria; c) che il coro contro i calciatori avversari era stato un semplice sfogo
dei tifosi locali per il risultato non positivo della propria squadra. Concludeva pertanto la
reclamante chiedendo la riduzione dell’ammenda.
Con lo stesso atto la Soc. Ternana impugnava altresì il provvedimento del Giudice Sportivo
in pari data con cui era stata irrogata al calciatore Grava Gianluca la squalifica per due
giornate e l’ammenda di € 2.000,00 per avere, in occasione della gara suddetta, colpito a
giuoco fermo un calciatore avversario ad una gamba con un calcio violento. Al riguardo
deduceva la reclamante che il Grava non aveva sferrato un calcio al calciatore avversario
Filippini, ma si era limitato ad ostacolare l’irruenza con cui il medesimo si apprestava a
riprendere il giuoco dopo un fallo laterale. Il contatto non era stato affatto violento
(essendosi trattato di un gesto istintivo con fine ostruzionistico), tant’è che il calciatore del
Palermo aveva immediatamente ripreso il giuoco, senza necessità di interventi del medico o
del massaggiatore.
Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione (quanto meno
nella componente pecuniaria) inflitta al calciatore Grava.
All’odierna riunione è comparso il difensore della Soc. Ternana il quale ha illustrato i
motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il reclamo relativo alle
intemperanze dei tifosi possa essere accolto con una limitata riduzione dell’ammenda
irrogata dal primo Giudice. Osserva al riguardo la Commissione che le doglianze in ordine
alla sussistenza degli addebiti sono infondate. La sottrazione dello striscione dei tifosi
avversari (lasciato solo incustodito, ma non abbandonato, non essendo in quel momento
ancora iniziata la gara) costituisce pacificamente una condotta antiregolamentare dei
sostenitori locali di cui deve rispondere necessariamente la Società reclamante. Che vi sia
stato reciproco scambio di sputi tra le due tifoserie è attestato nel rapporto del collaboratore
dell’Ufficio Indagine che costituisce fonte privilegiata di prova. Altrettanto deve dirsi per il
coro offensivo, risultando dal rapporto che i tifosi della Ternana hanno ritmicamente
intonato in direzione dei calciatori del Palermo un epiteto gravemente ingiurioso.
La valutazione complessiva dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della Terzana
impone peraltro di ritenere congrua, alla luce dei precedenti in materia la sanzione di €
6.000,00 di ammenda.
E’ invece infondato il reclamo riguardante il calciatore Grava Gianluca. Risulta infatti dal
rapporto dell’assistente che Grava, a giuoco fermo, ebbe a sferrare “volontariamente e
violentemente” un calcio ad una gamba dell’avversario: la diversa dinamica dell’episodio
allegata dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali. Né assume rilevanza
alcuna, ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione della sanzione, l’assenza di conseguenze
lesive per il calciatore colpito, posto che il connotato della violenza va riferito alle modalità
della condotta, anche se in concreto non si siano verificati danni fisici significativi.
Deve quindi essere confermata, anche alla luce del costante orientamento di questa
Commissione, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre a € 6.000,00 l’ammenda irrogata alla
Soc. Ternana. Respinge il reclamo riguardante il tesserato Grava Gianluca. Dispone la
restituzione della tassa.
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