LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 27 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Ascoli del 18/1/04 – C.U. n. 212 del 20/1/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 27 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Ascoli del 18/1/04 – C.U. n. 212 del 20/1/04). Il procedimento Avverso il provvedimento del 20/1/2004 cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Ascoli l’ammenda di € 6.000, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Treviso-Ascoli del 18/1/04 (cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; lanci di bengala accesi sul terreno di giuoco), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che essa aveva assunto serie iniziative per prevenire condotte dei propri tifosi aventi contenuti di violenza o di discriminazione razziale, onde l’attenuante di cui all’art. 10 C.G.S. avrebbe dovuto essere riconosciuta con maggiore ampiezza; b) che i cori intonati da una frangia minoritaria della propria tifoseria nei confronti del calciatore avversario Reginaldo erano stati del tutto privi di motivazione razziale essendosi invece trattato di una semplice contestazione di alcuni interventi fallosi compiuti dal medesimo nella prima fase della gara. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo l’annullamento od almeno la riduzione della sanzione pecuniaria. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo sia infondato. Quanto ai cori intonati nei riguardi del calciatore del Treviso Reginaldo, la lettura riduttiva proposta dalla reclamante è contraddetta dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini (che costituisce fonte privilegiata di prova) da cui risulta che non si trattò di semplici manifestazioni di dissenso per il comportamento tenuto in campo dal calciatore, bensì di atti di dileggio ed offesa ispirati a sentimenti di discriminazione razziale. Il primo Giudice ha già tenuto conto dell’attenuante per le iniziative assunte dalla società per prevenire condotte di discriminazione razziale e pertanto la sanzione irrogata per tale addebito (€ 4.000,00) appare del tutto congrua e coerente con precedenti analoghi. In ordine ai lanci di bengala, ferma restando la pericolosità della condotta (è stato necessario l’intervento in campo dei Vigili del Fuoco), osserva la Commissione che, anche a prescindere dalla omessa produzione dei documenti indicati nel reclamo (a riscontro delle iniziative anti-violenza asseritamene intraprese dalla società), per la condotta antiregolamentare in esame sanzione congrua appare quella inflitta dal Giudice Sportivo, che già tiene conto del fatto che trattatasi di gara disputata in trasferta. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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