LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 2 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. Internazionale – Soc. Brescia

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 2 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. Internazionale – Soc. Brescia Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Recoba Alvaro (Soc. Internazionale) in danno del calciatore Schopp Markus (Soc. Brescia) al 41° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 41° del secondo tempo, a seguito di una scorrettezza di giuoco da parte di Stankovic, rimaneva a terra il calciatore Del Nero. L’Arbitro fischiava l’interruzione del giuoco. Si avvicinavano a Del Nero il compagno di squadra Schopp e i due avversari Stankovic e Recoba. Prima l’uno e poi l’altro abbassavano il viso verso terra, verosimilmente per rivolgere qualche parola di protesta verso Del Nero. Poi, in rapidissima successione di tempo, Stankovic affrontava con atteggiamento palesemente ostile Schopp e lo colpiva con una manata al viso. Ciò avveniva proprio Il gesto di Recoba è certamente definibile come violento, alla luce della consolidata interpretazione data dagli Organi disciplinari alla norma contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS. Le immagini dimostrano in modo inequivoco che Recoba, posto di lato rispetto a Schopp, lo afferra con la mano destra al collo; stringe la mano intorno al collo dell’avversario e poi con un gesto brusco lo allontana da sé. Si è trattato di un gesto caratterizzato da intenzionalità aggressiva nei confronti dell’avversario: Recoba non era stato in alcun modo protagonista della precedente azione di giuoco; si era avvicinato a Del Nero, rimasto a terra, assumendo un atteggiamento immotivato di protesta contro l’avversario, quasi che questi avesse simulato di aver subito una scorrettezza, che invece risultava chiaramente esser stata compiuta da Stankovic con un intervento di giuoco irregolare. Recoba, subito dopo, afferrava nel modo sopra descritto al collo Schopp, senza alcuna motivazione e giustificazione, non avendo questi commesso alcun gesto né ostile né aggressivo verso Recoba, ed anzi avendo ricevuto immediatamente prima una manata al volto da parte di Stankovic. Chiara è, quindi, l’intenzionalità offensiva del gesto commesso da Recoba contro Schopp. Altrettanto evidente è l’idoneità di tale gesto a cagionare un danno fisico all’avversario: Recoba non si limita ad appoggiare la mano attorno al collo di Schopp, ma chiaramente esercita una significativa pressione, stringendo la propria mano attorno al collo dell’avversario e poi spingendolo lateralmente. Sussistono, pertanto, sia sul piano materiale che sul piano psicologico, gli elementi che identificano l’azione di Recoba come violenta (cfr per un fatto assolutamente analogo la decisione di questo Giudice nei confronti del calciatore Balleri, gara Lecce-Juventus del 22/9/2001 su C.U. n. 76 del 25/9/2001). In conclusione, sono riscontrabili nella vicenda tutte le condizioni per l’utilizzazione della prova televisiva, al fine di sanzionare la condotta del calciatore Recoba. Quanto all’entità della pena, considerato che si è trattato di un gesto commesso a giuoco fermo senza concrete conseguenze in danno del calciatore colpito, il quale ha potuto regolarmente riprendere la partecipazione alla gara, risulta sanzione proporzionata la squalifica per due giornate di gara: sanzione corrispondente alla consolidata prassi disciplinare per comportamenti di tal genere (si rinvia, a titolo esemplificativo, alla già citata decisione n. 76 del 25/9/2001). P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Recoba Alvaro (Soc. Internazionale) la squalifica di due giornate effettive di gara. mentre l’Arbitro stava raggiungendo il punto ove Del Nero era rimasto a terra. L’Arbitro, allora, abbassava leggermente il capo per estrarre il cartellino rosso, che poi veniva esibito a Stankovic. In contemporanea, Recoba afferrava con la mano destra al collo Schopp e la stringeva. A tale gesto faceva seguire un brusco allontanamento con il braccio sinistro del calciatore avversario da sé. Il Direttore di gara, dopo aver notificato l’espulsione a Stankovic, e aver riportato l’ordine sul terreno di giuoco, faceva riprendere la gara senza adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Recoba. Così ricostruito l’episodio segnalato dal Procuratore Federale, sulla scorta delle immagini a velocità sia normale che rallentata, e da angolazioni diverse, occorre verificare la sussistenza dei requisiti posti a base dell’utilizzabilità della prova televisiva. La condotta di Recoba è avvenuta a giuoco fermo, poiché l’Arbitro aveva già fischiato l’interruzione a causa della scorrettezza commessa da Stankovic in danno di Del Nero. Il fatto è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, come risulta sia dalle immagini sia dal supplemento inviato dall’Arbitro. Il Direttore di gara, pur essendo vicino, non poteva rilevare il gesto di Recoba perché in quello specifico frangente egli stava seguendo con lo sguardo il comportamento di Stankovic, al quale era in procinto di notificare l’espulsione. Gli altri collaboratori arbitrali, più prossimi alla zona, erano impegnati a seguire lo svolgimento della vicenda, in particolare la manata dello stesso Stankovic contro Schopp, e l’affollarsi di calciatori di entrambe le squadre in quella parte del campo.
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