LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 269 DEL 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di _ 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco BALDINI (gara Atalanta-Genoa del 22/2/04 – C.U. n. 261 del 24/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 269 DEL 3 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e
l’ammenda di _ 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco BALDINI
(gara Atalanta-Genoa del 22/2/04 - C.U. n. 261 del 24/2/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Francesco Baldini, tesserato per la
Soc. Genoa, per il comportamento tenuto al termine della gara Atalanta-Genoa del
22/2/2004, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione ad
una sola giornata di squalifica o, in via subordinata, la sostituzione di una giornata di
squalifica con la sanzione dell’ammenda.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e,
comunque, sproporzionata, anche perché il comportamento avrebbe dovuto essere valutato
complessivamente, con riferimento alla concitazione del momento e tenendo conto del
precedente comportamento del direttore di gara, a detta della reclamante particolarmente
sfavorevole alla società ospitata.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il calciatore (il quale ricopriva in quel
momento il ruolo di capitano) si avvicinava all'arbitro urlandogli frasi di tenore ingiurioso
ed irriguardoso.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dalla reclamante.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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