LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 269 DEL 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di _ 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco BALDINI (gara Atalanta-Genoa del 22/2/04 – C.U. n. 261 del 24/2/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 269 DEL 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di _ 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco BALDINI (gara Atalanta-Genoa del 22/2/04 - C.U. n. 261 del 24/2/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Francesco Baldini, tesserato per la Soc. Genoa, per il comportamento tenuto al termine della gara Atalanta-Genoa del 22/2/2004, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica o, in via subordinata, la sostituzione di una giornata di squalifica con la sanzione dell’ammenda. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, sproporzionata, anche perché il comportamento avrebbe dovuto essere valutato complessivamente, con riferimento alla concitazione del momento e tenendo conto del precedente comportamento del direttore di gara, a detta della reclamante particolarmente sfavorevole alla società ospitata. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il calciatore (il quale ricopriva in quel momento il ruolo di capitano) si avvicinava all'arbitro urlandogli frasi di tenore ingiurioso ed irriguardoso. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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