LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda _ 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan STANKOVIC (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 – C.U. n. 267 del 3/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda _ 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan STANKOVIC (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 - C.U. n. 267 del 3/3/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Dejan Stankovic, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Brescia del 29/2/2004, ha proposto reclamo d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo la revoca della sanzione, in via subordinata la riduzione alla squalifica ad una giornata effettiva di gara o, ancora, una sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, la mancanza assoluta di motivazione nella decisione del Giudice Sportivo; in secondo luogo, la reclamante rileva la sproporzione della sanzione irrogata rispetto al comportamento dello Stankovic, soprattutto se considerato nel suo complesso e tenuto conto dell’assenza di conseguenze lesive a danno del giocatore avversario (come dichiarato, in sede di referto arbitrale, dallo stesso direttore di gara). Alla riunione odierna, è comparso lo Stankovic insieme al proprio difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. In primo luogo, questa Commissione ritiene sufficientemente motivata la decisione del Giudice Sportivo, laddove pone l’accento sul comportamento tenuto dallo Stankovic (“colpiva a giuoco fermo un avversario con una manata sul volto; sanzione aggravata con l’ammenda per la recidiva”). Tale circostanza – confermata in modo inequivocabile dagli atti ufficiali – giustifica e “motiva” in modo chiaro ed esplicito il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, anche con riferimento all’entità della sanzione inflitta, che trova piena giustificazione nella intrinseca gravità del gesto. Nessuna violazione dell’art. 30, comma 2 C.G.S. è pertanto ravvisabile. Nel merito, non può sussistere incertezza alcuna circa l’intenzionalità offensiva del comportamento del giocatore, a prescindere dalla concreta intensità della violenza esercitata nel gesto. A nulla rileva in quest’ottica la mancanza di conseguenze lesive o di danni ulteriori per il giocatore avversario colpito, che semmai costituirebbero motivo di aggravamento della sanzione. Relativamente alla quantificazione della sanzione, questa Commissione ritiene che il comportamento dello Stankovic sia stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto conto della aggressività del gesto e delle sue potenziali conseguenze dannose, nonché della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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