LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda _ 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan STANKOVIC (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 – C.U. n. 267 del 3/3/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per
due giornate effettive di gara e ammenda _ 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al
calciatore Dejan STANKOVIC (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 - C.U. n. 267 del
3/3/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Dejan
Stankovic, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Brescia del
29/2/2004, ha proposto reclamo d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo la revoca della
sanzione, in via subordinata la riduzione alla squalifica ad una giornata effettiva di gara o,
ancora, una sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, la mancanza assoluta di motivazione
nella decisione del Giudice Sportivo; in secondo luogo, la reclamante rileva la sproporzione
della sanzione irrogata rispetto al comportamento dello Stankovic, soprattutto se
considerato nel suo complesso e tenuto conto dell’assenza di conseguenze lesive a danno
del giocatore avversario (come dichiarato, in sede di referto arbitrale, dallo stesso direttore
di gara).
Alla riunione odierna, è comparso lo Stankovic insieme al proprio difensore, il quale ha
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
In primo luogo, questa Commissione ritiene sufficientemente motivata la decisione del
Giudice Sportivo, laddove pone l’accento sul comportamento tenuto dallo Stankovic
(“colpiva a giuoco fermo un avversario con una manata sul volto; sanzione aggravata con
l’ammenda per la recidiva”). Tale circostanza – confermata in modo inequivocabile dagli
atti ufficiali – giustifica e “motiva” in modo chiaro ed esplicito il provvedimento adottato
dal Giudice Sportivo, anche con riferimento all’entità della sanzione inflitta, che trova
piena giustificazione nella intrinseca gravità del gesto.
Nessuna violazione dell’art. 30, comma 2 C.G.S. è pertanto ravvisabile.
Nel merito, non può sussistere incertezza alcuna circa l’intenzionalità offensiva del
comportamento del giocatore, a prescindere dalla concreta intensità della violenza esercitata
nel gesto. A nulla rileva in quest’ottica la mancanza di conseguenze lesive o di danni
ulteriori per il giocatore avversario colpito, che semmai costituirebbero motivo di
aggravamento della sanzione.
Relativamente alla quantificazione della sanzione, questa Commissione ritiene che il
comportamento dello Stankovic sia stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in
conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto
conto della aggressività del gesto e delle sue potenziali conseguenze dannose, nonché della
recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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