LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alvaro RECOBA (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 – C.U. n. 267 del 3/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alvaro RECOBA (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 - C.U. n. 267 del 3/3/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Alvaro Recoba, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Brescia del 29/2/2004, ha proposto reclamo d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo il proscioglimento del Recoba, in via subordinata la riduzione alla squalifica ad una giornata effettiva di gara o, ancora, una sua riduzione. A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva e, in particolare, sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto l’episodio contestato non è “sfuggito” agli ufficiali di gara, con particolare riferimento alla ottimale posizione in cui si trovava il direttore di gara, sig. Ayroldi (dimostrata, a detta della reclamante, da una fotografia dell’episodio apparsa su un quotidiano sportivo); in secondo luogo, in quanto la condotta posta in essere non può connotarsi come “atto violento” ai sensi dell’art. 31, comma 1 del C.G.S. (data l’assenza di conseguenze dannose in capo all’avversario). A detta della reclamante, il gesto posto in essere dal Recoba non poteva essere nemmeno “idoneo” a cagionare un danno fisico, essendo stato finalizzato esclusivamente ad allontanare l’avversario da sé e dal gruppo di giocatori radunatosi a causa dell’espulsione del proprio compagno di squadra Stankovic. In altri termini, si sarebbe trattato di un gesto “brusco” ma non violento. Relativamente alla quantificazione della sanzione, ed in via subordinata, la reclamante rileva la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti. Alla riunione odierna, è comparso il Recoba insieme al proprio difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di cui trattasi, rileva che il gravame è parzialmente fondato. In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come l’utilizzazione della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo: a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara; b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all’azione di giuoco; c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”. Per quanto riguarda l’episodio contestato, da tali immagini risulta che il Recoba ha afferrato da tergo il collo dell’avversario con la mano destra, stringendo la presa. Tale comportamento è avvenuto a giuoco fermo (la gara era interrotta per l’espulsione del giocatore Stankovic), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara (come confermato dal supplemento di rapporto dell’arbitro inviato al Giudice Sportivo: “…non ho visto niente perché ero con il capo chino verso la tasca dove avevo i cartellini…”, circostanza confermata a sua volta dalle immagini televisive acquisite agli atti), ed è definibile come atto violento (perché è evidente la sua intenzionalità aggressiva, in considerazione della zona del corpo attinta e delle modalità delle presa.; in tale ottica, è irrilevante il fatto che il calciatore della squadra avversaria abbia regolarmente ripreso il gioco). In particolare, l’episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la dichiarazione dell’arbitro al Giudice Sportivo, confermata dalle immagini televisive; b) l’assembramento di calciatori che occultava agli assistenti dell’arbitro, compreso il quarto uomo, il gesto del Recoba; c) la dinamica dell’atto, in quanto repentino, unisussistente ed esauritosi in un breve istante, nonché di vieppiù difficile rilevamento trattandosi di “presa da tergo”. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene di valutare, da un lato, la gratuità del gesto e la sua provocatorietà, dall’altro però la assoluta brevità della presa, esauritasi in pochi attimi e senza alcuna concreta conseguenza sul concitato contesto in cui il gesto è andato ad inserirsi. Appare pertanto equa la riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al Recoba la sanzione della squalifica per una sola giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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