LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alvaro RECOBA (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 – C.U. n. 267 del 3/3/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo, procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per
due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alvaro RECOBA
(gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 - C.U. n. 267 del 3/3/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione
dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Alvaro Recoba, tesserato per la Soc.
Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il
comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Brescia del 29/2/2004, ha proposto
reclamo d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo il proscioglimento del Recoba, in via
subordinata la riduzione alla squalifica ad una giornata effettiva di gara o, ancora, una sua
riduzione.
A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per
l’utilizzo della prova televisiva e, in particolare, sotto un duplice profilo: in primo luogo, in
quanto l’episodio contestato non è “sfuggito” agli ufficiali di gara, con particolare
riferimento alla ottimale posizione in cui si trovava il direttore di gara, sig. Ayroldi
(dimostrata, a detta della reclamante, da una fotografia dell’episodio apparsa su un
quotidiano sportivo); in secondo luogo, in quanto la condotta posta in essere non può
connotarsi come “atto violento” ai sensi dell’art. 31, comma 1 del C.G.S. (data l’assenza di
conseguenze dannose in capo all’avversario). A detta della reclamante, il gesto posto in
essere dal Recoba non poteva essere nemmeno “idoneo” a cagionare un danno fisico,
essendo stato finalizzato esclusivamente ad allontanare l’avversario da sé e dal gruppo di
giocatori radunatosi a causa dell’espulsione del proprio compagno di squadra Stankovic. In
altri termini, si sarebbe trattato di un gesto “brusco” ma non violento.
Relativamente alla quantificazione della sanzione, ed in via subordinata, la reclamante
rileva la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti.
Alla riunione odierna, è comparso il Recoba insieme al proprio difensore, il quale ha
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive
di cui trattasi, rileva che il gravame è parzialmente fondato.
In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come l’utilizzazione
della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni
tassativamente indicate dal legislatore sportivo:
a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara;
b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all’azione di giuoco;
c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”.
Per quanto riguarda l’episodio contestato, da tali immagini risulta che il Recoba ha afferrato
da tergo il collo dell’avversario con la mano destra, stringendo la presa. Tale
comportamento è avvenuto a giuoco fermo (la gara era interrotta per l’espulsione del
giocatore Stankovic), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara (come confermato dal
supplemento di rapporto dell’arbitro inviato al Giudice Sportivo: “…non ho visto niente
perché ero con il capo chino verso la tasca dove avevo i cartellini…”, circostanza
confermata a sua volta dalle immagini televisive acquisite agli atti), ed è definibile come
atto violento (perché è evidente la sua intenzionalità aggressiva, in considerazione della
zona del corpo attinta e delle modalità delle presa.; in tale ottica, è irrilevante il fatto che il
calciatore della squadra avversaria abbia regolarmente ripreso il gioco).
In particolare, l’episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e
dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto non percepito e non
concretamente percepibile, stante: a) la dichiarazione dell’arbitro al Giudice Sportivo,
confermata dalle immagini televisive; b) l’assembramento di calciatori che occultava agli
assistenti dell’arbitro, compreso il quarto uomo, il gesto del Recoba; c) la dinamica
dell’atto, in quanto repentino, unisussistente ed esauritosi in un breve istante, nonché di
vieppiù difficile rilevamento trattandosi di “presa da tergo”.
Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene di valutare, da un lato, la gratuità del
gesto e la sua provocatorietà, dall’altro però la assoluta brevità della presa, esauritasi in
pochi attimi e senza alcuna concreta conseguenza sul concitato contesto in cui il gesto è
andato ad inserirsi.
Appare pertanto equa la riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di
infliggere al Recoba la sanzione della squalifica per una sola giornata effettiva di gara;
dispone la restituzione della tassa.
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