LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Gennaro DEL VECCHIO – Marco MONTESANTO – Guido ANGELOZZI – Tesserati Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Gennaro DEL VECCHIO – Marco MONTESANTO – Guido ANGELOZZI – Tesserati Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/2003). Il procedimento Con provvedimento del 29 gennaio 2004 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Gennaro Del Vecchio, calciatore della Soc. Catania, Guido Angelozzi e Marco Montesanto, tesserati rispettivamente quali direttore sportivo e preparatore atletico della stessa, nonché la Società Catania, i primi tre per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a comportamenti – contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità - tenuti al termine della gara Livorno-Catania del 7/12/2003, la Società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. Veniva infatti evidenziato, sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, che al termine di detta gara il Del Vecchio aveva violentemente colpito al naso il calciatore del Livorno Alessandro Doga, procurandogli lesioni comprovate da referto medico rilasciato nella stessa giornata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Livorno, mentre l’Angelozzi ed il Montesanto si erano resi responsabili di una protratta aggressione verbale nei confronti dell’arbitro e del primo assistente. Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione dell’addebito i soggetti deferiti hanno presentato memoria difensiva, il Del Vecchio negando di aver colpito il Doga; con il quale era intercorso un semplice alterco verbale, sedato grazie al pronto intervento di altri calciatori del Livorno; l’Angelozzi ed il Montesanto affermando di essersi limitati a rivolgere espressioni di critica per la conduzione arbitrale, senza peraltro profferire insulti o offese di sorta nei confronti degli ufficiali di gara; la Società Catania ribadendo la insussistenza degli addebiti. Concludevano pertanto chiedendo il proprio proscioglimento o comunque l’irrogazione di sanzioni minime. Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, che ha concluso per la affermazione di responsabilità dei deferiti e la irrogazione delle sanzioni della squalifica per 30 giorni al Del Vecchio, dell’inibizione per 30 giorni e dell’ammenda di _ 2.500,00 all’Angelozzi, della inibizione per 30 giorni e dell’ammenda di _ 500,00 al Montesanto, dell’ammenda di _ 3.000,00 al Catania. E’ comparso altresì il rappresentante della Società Catania, il quale ha ribadito tutte le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie difensive. I motivi della decisione: La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le risultanze delle relazioni del Vice Capo dell’Ufficio Indagini e del collaboratore del medesimo ufficio – che costituiscono fonte privilegiata di prova e che si fondano su evidenti riscontri fattuali – non lascino dubbi sulla fondatezza del deferimento. In particolare, che il Del Vecchio abbia effettivamente colpito il Doga è circostanza inequivocabilmente comprovata – quanto agli effetti – dalla certificazione medica ospedaliera rilasciata nella serata stessa della gara, e - quanto alla materiale sussistenza dell’atto di violenza ed alla sua soggettiva riferibilità al Del Vecchio – dalle concordi dichiarazioni della parte lesa e degli altri calciatori presenti all’episodio, nonché dalla obiettiva e coerente ricostruzione dinamica dell’accaduto che si ricava dalle immagini televisive della emittente “Telegranducato”, che in particolare “fotografano” la situazione immediatamente successiva al momento in cui il Doga aveva ricevuto il colpo al naso e, sanguinante, cercava di reagire verso il Del Vecchio, inseguendolo. Quanto all’Angelozzi ed al Montesanto, invece, vi è la ammissione da parte degli stessi di avere rivolto “vibrate” proteste nei confronti degli ufficiali di gara, ed è palese che queste non sono state contenute nei limiti di una pur accesa – ma non volgare ed offensiva – manifestazione di critica e di contestazione, ma anzi si siano prolungate per un lungo lasso di tempo e con modalità estremamente aggressive ed offensive, come appunto risulta dagli atti ufficiali e da altre immagini televisive raccolte dalla emittenza pubblica. Deve dunque affermarsi la responsabilità di tutti i singoli deferiti, cui consegue quella oggettiva della società ex art. 2, comma 4, C.G.S. Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto - ed in particolare, quanto al del Vecchio, della gratuita violenza del gesto e della sua portata lesiva, quanto all’Angelozzi ed Montesanto della esagitata e prolungata insistenza degli insulti rivolti agli ufficiali di gara – risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo: Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Gennaro Del Vecchio la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara; a Guido Angelozzi la sanzione della inibizione per giorni 30 e dell’ammenda di _ 1.000,00; a Marco Montesanto la sanzione della inibizione per giorni 30 e dell’ammenda di _ 500,00; alla Soc. Catania la sanzione dell’ammenda di _ 3.000,00. Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 1 comma 1 C.G.S.;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it