LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 9-12-13 gennaio 2004).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 9-12-13 gennaio 2004). Il procedimento Con provvedimento del 13/01/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 12 febbraio 2004, il deferito faceva pervenire a questa Commissione istanza di rinvio, in riferimento alla quale veniva adottata la seguente decisione: “La Commissione, vista la richiesta di rinvio della discussione per motivi di salute presentata dal Gaucci; considerato che la procura federale non si è opposta all’accoglimento di tale istanza; rilevato che, pur di fronte alla genericità della motivazione addotta a sostegno dell’impedimento, appare comunque opportuno consentire al deferito di partecipare personalmente – come richiesto – alla discussione; rinvia alla riunione del 4 marzo 2004, ore 9.00”. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e, in considerazione della recidiva, la condanna alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino a tutto il 30 maggio 2004 e dell’ammenda di _ 25.000 per il Gaucci e a quella dell’ammenda di _ 25.000,00 per la Soc. Perugia. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la Procura, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Messaggero” e “La Gazzetta dello Sport” del 9/01/2004, “Il Corriere dello Sport” del 12/01/2004 e 13/01/2004, “La Gazzetta dello Sport” del 13/01/2004, nonché quelle rilasciate nel corso delle trasmissioni televisive “Domenica Sportiva” del 11/01/2004 e “Processo di Biscardi” del 12/01/2004 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “è truffa sportiva, è malafede”, “la sudditanza psicologica c’è … vogliono punirmi”, “stanno facendo di tutto per mandarci in serie B”, “il potere calcistico vuol far pagare al Perugia la mia battaglia di questa estate”, “c’è volontà di colpire alcuni soggetti”, “Carraro usa tutti i mezzi possibili e immaginabili per fare quello che vuole”, “è Carraro, lui se ne frega di tutti”, “le strutture sono marce”, “gli arbitri pilotati ci fanno perdere le partite”, “tante porcherie messe insieme non le ho mai viste”, “la clausola compromissoria se l’è fatta il sig. Carraro per proteggere i suoi … ha ripreso chi non doveva prendere, ha mandato giù chi non doveva andare giù”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di soggetti che operano nell’ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi tre e dell’ammenda di _ 25.000 per il Gaucci e a quella dell’ammenda di _ 25.000,00 per la Soc. Perugia.
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