LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – Presidente Soc. Livorno: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Messina-Livorno del 30 gennaio 2004).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Aldo SPINELLI – Presidente Soc. Livorno: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma
3 e art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità diretta (gara
Messina-Livorno del 30 gennaio 2004).
Il procedimento.
Con provvedimento del 6 febbraio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno, per violazione dell' art. 3
comma 1, C.G.S. per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa,
giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale,
nonché dell’art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque deferibile
all’attività sportiva, e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità
delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.
La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Livorno per violazione dell’art.
2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al
proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di
informazione non avrebbero contenuto lesivo trattandosi di manifestazioni di un legittimo
diritto di critica.
La difesa sottolinea, infatti, che "criticare, anche se in maniera decisiva, le massime
istituzioni calcistiche non significa ledere la reputazione di persone e/o organismi operanti
nell'ambito federale, né tantomeno, negare la regolarità o la correttezza dei campionati.
Alcune affermazioni sarebbero poi circostanziate da tutta una serie di episodi
minuziosamente descritti che, oltre ad essere confermati dalle riprese televisive, hanno
anche penalizzato il Livorno Calcio."
L'incolpato aggiunge poi che la frase "siamo vittime predestinate" non vuole negare la
regolarità delle competizioni, né ipotizza vendette di alcun genere ma era solo un'amara
considerazione che "quando viene sorteggiato un arbitro scarso il rischio di essere vittima
di errori e molto più alto".
In ragione, pertanto, del difetto di rilevanza disciplinare della condotta di Aldo Spinelli, i
deferiti nelle rispettive qualità chiedono il proscioglimento ed, in subordine, la
comminazione delle sanzioni minime edittali.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare
la Società in ambito federale fino al 15 aprile 2004 e dell’ammenda di _ 10.000 per lo
Spinelli e a quella dell’ammenda di _ 10.000 per la Soc. Livorno.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate da
Aldo Spinelli al "Processo di Biscardi" il 30 gennaio 2004 sono censurabili così come sono
anche censurabili le dichiarazioni riportate sul quotidiano "il Tirreno" del 3 febbraio 2004 .
Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella
espressione di un giudizio o di una opinione che in quanto tale non può pretendersi
rigorosamente obiettiva poiché la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che
fondarsi su un'interpretazione necessariamente soggettiva, e pertanto, "di parte". Tuttavia,
tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità ed al rispetto
dell'individuo. Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili né gli attacchi
gratuiti né ingiurie generiche volte a discreditare i destinatari.
Il dissenso verso il fatto criticato, può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci e
polemiche ma non di sicuro attraverso denigrazioni ingiustificate ed offensive .
L'ordinamento sportivo, lungi dall'impedire ai soggetti dell'ordinamento stesso di esprimere
liberamente il proprio pensiero, impone ciò nonostante di mantenere nei confronti dei
destinatari un contegno conforme ai doveri generali di lealtà probità e correttezza di cui
all'art. 1 comma 1 C.G.S.
Le affermazioni fatte dall'incolpato (in particolare “[….] siamo stati defraudati[…] siamo
delle vittime predestinate […] è stata una caccia contro il Livorno […] è stato il
comportamento di questo Signore durante il secondo tempo che ci ha impedito di giocare
[…]) valutate nel contesto di riferimento non possono ritenersi espressive dell'esercizio del
diritto di critica perché, attesa la mancanza di riscontri, esprimono giudizi lesivi della
reputazione di persone operanti in ambito federale nonché dubbi sulla regolarità del
campionato.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità di Spinelli alla quale segue quella diretta della
Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il
prestigio delle istituzioni federali nonché a negare la regolarità dello svolgimento delle gare
di Campionato, anche in relazione alla qualifica di Aldo Spinelli nell'ambito della Società,
appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ad Aldo Spinelli la sanzione
dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 10 giorni e dell’ammenda di _
3.000,00; alla Soc. Livorno la sanzione dell'ammenda di _ 3.000,00.
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