LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 275 DEL 5 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. Pescara – Soc. Palermo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 275 DEL 5 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL Giudice Sportivo
Gara Soc. Pescara – Soc. Palermo
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Alessandro Sbrizzo (Soc. Pescara) in
danno del calciatore Luca Toni (Soc. Palermo) al 41° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 41° del primo tempo, il calciatore Alessandro Sbrizzo
commetteva una scorrettezza in danno dell’avversario Luca Toni, a centro campo.
L’Arbitro interrompeva il giuoco ammonendo Sbrizzo. Nell’azione successiva il pallone
giungeva nei pressi dell’area di rigore del Pescara; veniva respinto e il giuoco si sviluppava
nuovamente verso la metà campo. In tale contesto si verificava un contrasto tra Toni e altro
calciatore del Pescara. Sbrizzo, mentre correva verso il centro campo per seguire l’azione,
si fermava per un istante, allungava il braccio destro verso Toni e lo urtava con una manata
sotto il mento; quindi riprendeva la corsa. Toni, rimasto in piedi, partecipava anch’egli
nuovamente al giuoco nell’immediatezza, senza dover ricorrere ad interventi dello staff
sanitario.
Dalle immagini risulta che il gesto di Sbrizzo avveniva alle spalle dell’Arbitro, il quale
stava correndo per controllare l’azione sviluppatasi nel frattempo verso l’area del Palermo.
Dalla ripresa televisiva non è ricavabile, invece, la posizione in quel momento degli altri
collaboratori dell’Arbitro.
Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Sbrizzo.
Così ricostruito l’episodio, sulla scorta dei fotogrammi esaminati a velocità sia normale che
rallentata, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l’utilizzazione della prova
televisiva.
Va al riguardo preliminarmente richiamato il contenuto del supplemento dell’Arbitro.
Questi, a conferma di quanto già ricavabile dal filmato, ha precisato di non aver rilevato il
gesto commesso da Sbrizzo: come già detto, egli non poteva notarlo, essendo il fatto
avvenuto alle sue spalle. Per contro l’Assistente n. 1 ha riferito di aver controllato la
condotta di Sbrizzo senza percepirla come aggressiva o violenta, tale da comportare una sua
segnalazione all’Arbitro per l’adozione di provvedimenti disciplinari.
E’ quindi evidente che, nel caso di specie, difetta una delle condizioni per l’applicabilità
dell’art. 31 comma a3) CGS: l’episodio indicato dal Procuratore Federale non é sfuggito al
controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale lo ha valutato non meritevole di intervento
disciplinare.
Quanto esposto esime il Giudice dall’esaminare la sussistenza degli altri profili richiesti
dall’art. 31 comma a3) per l’uso della prova televisiva.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Sbrizzo
Alessandro (Soc. Pescara) in ordine al fatto segnalato dal Procuratore Federale.