LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 279 DEL 9 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL Giudice Sportivo Gara Soc. Modena – Soc. Parma
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 279 DEL 9 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL Giudice Sportivo
Gara Soc. Modena – Soc. Parma
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Cannavaro Paolo (Soc. Parma) in danno
del calciatore Vignaroli Fabio (Soc. Modena) al 49° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, dopo la conclusione del primo tempo, si verificava una
situazione di tensione tra i calciatori in campo. Si accendevano discussioni tra di loro, e in
tale contesto Cannavaro, avvicinatosi a Vignaroli, lo afferrava con la mano destra al collo,
stringendolo per alcuni secondi. Il fatto avveniva alla presenza di altri tesserati di entrambe
le squadre, ma non degli Ufficiali di gara. Il gesto commesso da Cannavaro non provocava
concrete conseguenze lesive all’avversario. Grazie all’intervento di altri calciatori e
tesserati l’episodio si concludeva senza ulteriori conseguenze.
Sussistono nella vicenda tutte le condizioni per l’applicazione dell’art. 31 comma a3) e a5)
CGS.
Va preliminarmente osservato che l’atto è stato commesso dopo che il primo tempo si era
concluso. Appare, quindi, più esatto il riferimento al comma a5) dell’art. 31, il quale
estende la disciplina contenuta nel comma a3) ai fatti commessi dai tesserati all’interno del
recinto di giuoco.
Non v’è dubbio che il fatto sia avvenuto all’interno del recinto di giuoco, trovandosi
ancora i calciatori sul terreno prima di far rientro negli spogliatoi.
E’ altrettanto evidente che la condotta di Cannavaro sfuggì al controllo degli Ufficiali di
gara, come risulta dalle immagini e come è confermato dal supplemento dell’Arbitro,il
quale ha specificato di non aver rilevato, al pari dei suoi collaboratori, l’episodio in
questione.
La condotta di Cannavaro è definibile come violenta, secondo la costante interpretazione
fornita in proposito dagli Organi disciplinari alla norma ex art. 31 CGS.
Si è trattato, infatti, di gesto caratterizzato da intenzionalità aggressiva, commesso mentre
Vignaroli stava discutendo con altri tesserati. Le modalità dell’atto, tradottosi in una stretta
significativa della mano attorno al collo dell’avversario, esprimono idoneità del gesto a
cagionare conseguenze lesive, anche considerando che Vignaroli è stato colto di sorpresa
dal gesto di Cannavaro, arrivato praticamente alle sue spalle.
Quanto all’entità della sanzione, il Giudice Sportivo tiene conto che in una recentissima
decisione la Commissione Disciplinare ha giudicato una condotta sostanzialmente identica
a quella oggi in esame come meritevole di una giornata di squalifica (vedi C.U. n. 271 del 4
marzo 2004), in particolare avendo valutato come circostanze attenuanti la brevità della
stretta della mano attorno al collo e la mancanza di conseguenze concrete del gesto sul
contesto complessivo della gara: elementi che ricorrono, entrambi, anche nella vicenda
attuale, e che devono pertanto condurre, per doverosa uniformità delle sanzioni in casi
corrispondenti, alla squalifica per una giornata di gara a carico del Cannavaro.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Cannavaro Paolo (Soc. Parma) la squalifica di una
giornata effettiva di gara.